Aree fabbricabili e strumento urbanistico adottato in corso d'anno

AutoreNardi Relio
Pagine15-16
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dott
Arch. loc. e cond. 1/2012
DOTTRINA
AREE FABBRICABILI E
STRUMENTO URBANISTICO
ADOTTATO IN CORSO D’ANNO
di Relio Nardi
L’I.C.I. sulle aree fabbricabili non cessa di sollevare
dubbi interpretativi, pur registrandosi in argomento un
solo precedente giurisprudenziale edito (Comm. trib.
prov. di Perugia, sez. I, 5 dicembre 2008, n. 211, in questa
Rivista 2009, 179).
A tale proposito va ricordato come per lungo tempo sia
stato al centro di contrapposte linee interpretative giuri-
sprudenziali il problema dell’individuazione del momento
da cui un terreno deve essere considerato “edif‌icabile”
ai f‌ini I.C.I., problema che ha trovato inf‌ine soluzione ad
opera del legislatore il quale, attraverso l’art. 36, comma
2 del D.L. n. 223/2006, convertito con modif‌icazioni nella
L. n. 248/2006, ha chiarito che un terreno deve essere con-
siderato edif‌icabile f‌in dal momento in cui una qualsiasi
potenzialità edif‌icatoria gli venga riconosciuta dallo stru-
mento urbanistico adottato (e quindi anche non ancora
approvato) ed indipendentemente dallo stato di avanza-
mento dei relativi piani di attuazione.
La scelta del legislatore di connotare il requisito del-
l’edif‌icabilità con un dato formale (è noto che, in realtà,
l’adozione dello strumento urbanistico generale non at-
tribuisce la concreta possibilità di procedere allo sfrut-
tamento edif‌icatorio dei terreni dovendosi comunque
sempre attendere, quanto meno, la conclusione della
successiva fase approvativa se non addirittura, nel caso di
aree di espansione, il perfezionamento dell’iter ammini-
strativo dei diversi piani attuativi previsti e regolamentati
dalla normativa urbanistica) ha tuttavia dato origine ad
altre problematiche.
È evidente infatti che gli apprezzamenti di valore legati
al favorevole completamento dell’iter di approvazione del-
lo strumento urbanistico generale nonché dei successivi
procedimenti amministrativi che rendono concretamente
possibile l’attuazione delle sue previsioni non potevano
rimanere ininf‌luenti rispetto agli adempimenti f‌iscali ri-
chiesti ai contribuenti dalla normativa in materia di I.C.I.
I principali nodi da sciogliere sono rappresentati dagli
sfasamenti temporali che generalmente si verif‌icano tra il
momento impositivo (cioè quello in cui deve essere indi-
viduata la base imponibile) e le diverse date che scandi-
scono la progressione dell’iter amministrativo preordinato
alla concretizzazione della facoltà edif‌icatoria inizialmen-
te attribuita al terreno, solo con carattere embrionale,
dall’adozione dello strumento urbanistico generale.
Posto che la base imponibile per le aree fabbricabili, ai
sensi dell’art. 5, comma 5 del D.L.vo n. 504/1992, è costi-
tuita dal valore venale in comune commercio all’1 gennaio
di ciascun anno, come dovrà comportarsi un contribuente
ai cui terreni risulti attribuita potenzialità edif‌icatoria per
effetto di uno strumento urbanistico generale adottato nel
corso dell’anno stesso?
Poiché secondo il legislatore l’aspettativa di edif‌ica-
bilità attribuita ad un terreno quale conseguenza del
suo inserimento in uno strumento urbanistico generale
adottato comporta automaticamente l’assoggettamento
ad un regime di valutazione differente (valore di merca-
to) rispetto a quello previsto per i terreni agricoli (valore
presunto attraverso un rapporto di proporzionalità col
reddito dominicale), il contribuente non potrà attendere
l’1 gennaio dell’anno successivo per tener conto della
nuova connotazione edif‌icatoria sopravvenuta, ma dovrà
invece - sembra di poter dire - quantif‌icare e versare l’im-
posta sulla base della somma di due addendi ricavati da
un doppio conteggio: quello del valore agricolo riferito ai
mesi antecedenti all’adozione dello strumento urbanistico
e quello del valore di mercato riferito ai mesi successivi.
In pratica, la modif‌ica della natura stessa del bene (da
agricolo ad edif‌icabile) comporta l’equiparazione di tale
evento al caso di acquisto nel corso dell’anno.
Quale dovrà essere invece il comportamento del con-
tribuente proprietario di un terreno potenzialmente già
edif‌icabile alla data dell’1 gennaio (per effetto di un piano
urbanistico generale adottato negli anni precedenti) ri-
spetto al quale nel corso dell’anno tale potenzialità edif‌i-
catoria venga poi a concretizzarsi per effetto del perfezio-
namento di un apposito piano attuativo?
Non verif‌icandosi, in tal caso, alcuna modif‌ica nel cri-
terio di valutazione da applicarsi in base alla normativa
I.C.I. (il terreno, infatti, secondo il disposto del soprari-
chiamato art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006, già era edi-
f‌icabile alla data dell’1 gennaio e, come tale, sottoposto al
criterio di tassazione fondato sul valore di mercato), non
sembra ravvisabile in capo al contribuente alcun obbligo
di tener conto della modif‌ica del valore della base imponi-
bile intervenuta nel corso dell’anno. In altri termini, egli
dovrà considerare l’incremento di valore del terreno con-
seguente all’approvazione del piano attuativo intervenuta
nel corso dell’anno solo a partire dall’1 gennaio dell’anno
successivo.
Tuttavia tale soluzione, ineccepibile secondo il dispo-
sto dell’art. 5, comma 5 del D.L.vo n. 504/1992, che, come
detto, f‌issa all’1 gennaio di ciascun anno il momento im-
positivo riferito alle aree edif‌icabili, potrebbe rivelarsi non
conveniente ove il Comune di ubicazione dell’immobile si
fosse avvalso della facoltà regolamentare prevista dall’art.
59, lett. g) del D.L.vo n. 446/1997 in forza della quale pos-
sono essere predeterminati annualmente dei valori minimi
riferiti alle diverse tipologie (residenziali, terziarie, indu-
striali ecc.) di aree edif‌icabili il cui rispetto da parte del
contribuente non è assolutamente obbligatorio, ma inibisce
l’esercizio del potere di accertamento del Comune stesso.

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