Art. 84 C.d.s. E imprese di trasporto extracomunitarie: il trionfo dei fondamentali principi di legalità e di tassatività

AutoreClaudio Tagliaferri
CaricaAvvocato, Foro di Piacenza
Pagine734-736

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Annosa questione, quella dell'ammissibilità della locazione senza conducente ex art. 84 c.s. ad impresa extracomunitaria: già risolta in senso affermativo dal Giudice di pace di Novara 1 e da quello di Imperia 2, ha trovato un'ulteriore conferma dal Giudice di pace di Borgomanero, con la sentenza qui annotata.

Per il vero la pronuncia in esame tratta la problematica della locazione senza conducente sotto due differenti aspetti, di cui uno (il rispetto dei principi di legalità e di tassatività) appena accennato nei due precedenti pubblicati 3 mentre il secondo (locazione senza conducente e uso di terzi ex art. 82 c.s.) non esaminato a suo tempo dal Giudice di Novara, in quanto non interessato dell'argomento specifico. Peraltro la questione della locazione senza conducente vista sotto il profilo dell'art. 82 c.s. e segnatamente della nozione di ´uso di terziª, attenendo ai requisiti ´oggettiviª richiesti per la stipulazione di tale contratto, riguarda non solo la locabilità di un veicolo ad un'impresa extracomunitaria ma a qualsivoglia conduttore, anche di provenienza comunitaria.

Procediamo con ordine.

  1. I principi di legalità e di tassatività della sanzione.

    Il Giudice di Borgomanero perviene ad una sentenza ´assolutoriaª in merito al contestato divieto di locazione di un veicolo senza conducente ad impresa extracomunitaria argomentando dal rilievo che ´... tale specifico divieto non sussista perché non lo si ritrova esplicitato in alcuna norma e soprattutto tale supposto divieto non derivi certamente dalla norma sancita dall'articolo 84 c.s. richiamato nel verbale di contestazione di cui trattasi. Una diversa interpretazione viene esclusa dalla lettura della legge, che come si sa, costituisce il primo criterio per l'interpretazione delle normeª.

    In effetti, correttamente il giudice, nel decidere il caso sottoposto alla sua attenzione, si è rifatto alla formulazione della norma sanzionatoria contestata dalla polstrada all'impresa locatrice, che descrive la condotta illecita come quella di chiunque ´adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale usoª. Quindi, per verificare la sussistenza della violazione e la conseguente responsabilità dell'im- Page 735 presa concedente, occorre guardare a tale ultimo comportamento e ad esso soltanto.

    Infatti, se il legislatore avesse voluto sanzionare la diversa condotta dell'impresa che affida un veicolo autorizzato al trasporto in conto terzi ad un vettore non comunitario, avrebbe dovuto prevederlo espressamente. Invece proprio la formulazione della norma sanzionatoria (´chiunque adibisce a locazione senza conducente un veicolo non destinato a tale usoª e non già, si noti, ´ad impresa non avente sede nell'U.E.ª) lascia intendere che ciò che assume rilievo ai fini della violazione della fattispecie di cui è causa è l'aspetto oggettivo (riferito al veicolo) e non già quello soggettivo legato agli adempimenti formali del locatore o alla figura o provenienza del conduttore.

    In materia di sanzioni amministrative (così come in campo penale) i principi ispiratori (di rango costituzionale) sono quelli di legalità e di tassatività, che, così come per le sanzioni penali, vigono anche per quelle amministrative, trattandosi comunque di istituti punitivi, come tali condizionati dagli artt. 23 e 25 Cost. In buona sostanza, ciò che non è espressamente vietato è lecito e consentito. Nel caso concreto, dunque, non può farsi riferimento ad una presunta volontà del legislatore con una interpretazione estensiva e/o analogica della norma, oltre la sua formulazione letterale 4.

    Infatti, se è vero che la disciplina relativa alla locazione dei veicoli senza conducente è esplicitamente riferita ai vettori italiani...

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