Via libera alla locazione senza conducente alle imprese extracomunitarie e non obbligo per l'impresa straniera di iscrizione nell'albo nazionale degli autotrasportatori

AutoreProf. Avv. Carlo Benussi
CaricaMembro Commissione giuridica - ACI di Piacenza
Pagine540-543

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Le due interessanti sentenze in commento affermano, la prima, la legittimità del trasporto di merci da parte di impresa straniera non iscritta nell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e sprovvista di autorizzazione al trasporto di merci per conto terzi e, la seconda, la legittimità dei contratti di locazione senza conducente conclusi tra un locatore italiano e un conduttore extracomunitario, nell'occasione polacco.

Nei casi decisi dalle sentenze qui in commento, la Polstrada aveva sanzionato la ditta polacca (conduttrice) ai sensi degli artt. 26 e 46 L. 298/1974 per avere effettuato un trasporto di merci senza l'autorizzazione per conto terzi e senza essere iscritta all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e la società locatrice italiana ai sensi dell'art. 84 c.d.s., norma interpretata dagli agenti verbalizzanti come applicabile alle sole locazioni senza conducente stipulate tra vettori aventi sede nell'Unione Europea 1.

A tali contestazioni era seguito, a carico della locatrice, l'immediato ritiro della carta di circolazione dei veicoli ex art. 84 c.d.s. e, a carico della conduttrice, il fermo amministrativo dei mezzi in questione in virtù degli artt. 26 e 46 L. 298/74.

  1. Giurisdizione e competenza dell'A.G.O.

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    Le sentenze in esame si soffermano preliminarmente 2 sul problema del difetto o meno di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria, ove venga direttamente adita ex art. 22 L. 689/1981 (senza previo esperimento del ricorso al prefetto) e - limitatamente alla sentenza di Novara - sul problema dell'incompetenza per materia del giudice di pace (per essere - a detta della Prefettura - competente il tribunale, trattandosi di violazioni diverse da quelle del codice della strada e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie: nella specie, il fermo amministrativo).

    1.1. Entrambe le pronunce concludono per l'immediata proponibilità del ricorso al giudice di pace, argomentando dal rilievo che i verbali impugnati contengono sanzioni accessorie immediatamente esecutive (ritiro della carta di circolazione e fermo amministrativo) e che vi è coincidenza tra l'immediata esecutività delle sanzioni accessorie previste dal c.d.s. e quelle stabilite da altre leggi speciali, specie se queste appaiano complementari ed organiche alla disciplina fissata dal codice della strada. Legittimamente, dunque, secondo le pronunce in commento, le società ricorrenti hanno adito immediatamente l'Autorità Giudiziaria, rientrando le norme contestate nel corpus del c.d.s. (art. 84 c.d.s.) o, quantomeno, trattandosi di violazioni «inerenti alla circolazione stradale e, quindi, almeno in parte disciplinate dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 496, data la strettissima interconnessione esistente tra questa norma e la legge n. 298/ 1974» (artt. 26 e 46 L. 298/1974; sent. Giudice di Pace di Gavirate) 3.

    Tali conclusioni risultano, inoltre, coerenti con l'interpretazione adeguatrice prescritta dalla Corte costituzionale (sent. n. 255/1994 - richiamata dalla sentenza della Suprema Corte n. 4145/2000 4 - e n. 311/1994, ord. n. 315 e sent. n. 437 del 1995), la quale è chiara nell'escludere l'obbligatorietà della proposizione del ricorso davanti all'Autorità Prefettizia - quantomeno, come nel caso di specie, in mancanza di un'espressa previsione in tal senso - e taccia di incostituzionalità una norma o un'interpretazione che imponga divieti o decadenze conseguenti all'assenza di opposizioni amministrative.

    In particolare, la Consulta ha stabilito che «... salvo che non ricorrano "esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia", la tutela giudiziaria non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi (v. sent. nn. 406/93, 15/91 e 530/89) con la conseguente incostituzionalità di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi... quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta esplicazione dell'art. 24 Cost....» 5.

    Siffatta considerazione, per l'autorevolezza della provenienza e per la sua logicità intrinseca, ha portato i Giudicanti a concludere per la legittimità dell'immediato ricorso al giudice senza necessità del previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto. Tale conclusione peraltro è stata rafforzata anche dal contenuto degli stessi verbali, in cui è indicata espressamente la possibilità di ricorrere immediatamente all'Autorità Giudiziaria, cioè ad una autorità super partes, che, come tale, dà garanzie di terzietà ben più solide rispetto a quelle che può offrire un'autorità quale la Prefettura, che è parte interessata. Dunque, se fosse necessario adire previamente tale autorità amministrativa, prima di quella giurisdizionale, per impugnare i verbali de quo, si contravverrebbe, oltre che alle citate esigenze di imparzialità, anche al generale principio di economia processuale, fondato sull'art. 111 Cost. (ragionevole durata del giusto processo) e al sacrosanto diritto di difesa ex art. 24 Cost.

    Senza poi dire che è del tutto iniquo che un soggetto sia costretto a subire gli effetti immediati della sanzione accessoria senza che gli sia ancora stata irrogata quella (pecuniaria) principale, con il rischio, nel caso in cui il ricorso del cittadino venga accolto (ovviamente in sede giudiziaria!), che questi si trovi così ad aver subìto ingiustamente le conseguenze pregiudizievoli di un provvedimento limitativo dei suoi beni e/o dello svolgimento della sua attività senza nemmeno poter beneficiare di alcun risarcimento del danno patito 6.

    Diversamente opinando, potrebbe anche profilarsi una duplice questione di...

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