COMUNICATO - Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a EURO 51.645.689,91 ai sensi dell''articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. (11A12410)

Visto l'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998. n. 448, il quale stabilisce che: «in deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vigore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse non puo' essere superiore a quello indicato periodicamente sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo superiore a 100 miliardi di lire, il tasso massimo applicabile deve essere preventivamente concordato dai soggetti interessati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualora le predette modalita' non risultassero applicate l'eventuale maggior costo gravera' sui soggetti stessi»;

Vista la comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010;

Ritenuto necessario modificare i parametri di riferimento e i segmenti di durata dei mutui in relazione alle mutate condizioni di mercato;

Comunica:

Ai sensi e per gli effetti del citato articolo 45, comma 32, fino a nuova comunicazione, il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a Euro 51.645.689,91, non puo' essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato:

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