DECRETO 8 maggio 2014 - Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI). (14A05975)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)che, all'art. 20, stabilisce che il sostegno alla competitivita' dei settori agricolo e forestale si esplica tramite misure tra cui quella intesa a supportare gli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualita' alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed, in particolare, l'art. 22 comma 2 nella parte che stabilisce che la specificita' del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure , una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari che all'art 2 comma 3, istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata;

Considerato il comma 4 della predetta legge che definisce la produzione integrata e rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei requisiti della specifica norma tecnica di produzione integrata, nonche' le procedure di coordinamento con i sistemi di produzione integrata gia' istituiti da parte delle regioni e delle province autonome;

Considerato altresi', che lo stesso comma stabilisce che i prodotti conformi al Sistema possono essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo, da gestire in relazione a eventuali segni distintivi dei sistemi di qualita' di produzione integrata gia' adottati dalle regioni o dalle province autonome;

Visto il comma 6 che prevede l'istituzione di un organismo tecnico-scientifico da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT