Estinzione Del Reato Per Condotte Riparatorie: Il Tribunale Di Milano Ne Esclude L'Applicazione Per Mancanza Di Integralità Della Riparazione Del Danno

AutoreGiulia Sandra Farro
Pagine162-168
162
giur
2/2018 Arch. nuova proc. pen.
MERITO
Quanto al trattamento sanzionatorio, deve essere con-
siderata la gravità della condotta dell’imputato, tale da in-
durre la parte civile a consegnare allo stesso 1.000,00 Euro
non dovuti, nonché la pericolosità sociale dell’imputato.
Pertanto, il Tribunale ritiene adeguata la pena di mesi
8 di reclusione ed euro 400 di multa.
La pena base di mesi 12 di reclusione ed euro 600 di mul-
ta deve essere diminuita di un terzo per la scelta del rito.
Alla condanna segue per legge l’obbligo di pagamento
delle spese processuali.
Ritiene il Tribunale di non poter concedere all’imputato
la sospensione condizionale della pena. Nei confronti di X
la sospensione condizionale è stata precedentemente di-
sposta una sola volta con provvedimento di condanna alla
pena di mesi 5 di reclusione ed euro 200 di multa. Tale pena,
cumulata con quella irrogata con la presente pronuncia,
determina una astratta ammissibilità della concessione
del benef‌icio ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p. Deve però
considerarsi che la condotta criminosa tenuta dall’imputa-
to, letta congiuntamente alle precedenti condanne per lo
stesso tipo di reato per cui in tale sede si procede, datate 14
dicembre 2015 e 5 aprile 2016, non permette di addivenire
ad un giudizio prognostico favorevole di astensione dalla
commissione di ulteriori reati nei confronti di X.
Si ritiene, inoltre, doverosa la menzione della condanna
sul certif‌icato penale ad uso privato per la tutela dei terzi.
Quanto ai prof‌ili civilistici, ritiene il Tribunale che la ri-
chiesta di risarcimento dei danni presentata dalla costitu-
ita parte civile debba essere accolta ai sensi degli artt. 185
c.p., 1043 e 2059 c.c. Risulta, infatti, pacif‌ica la sussistenza
del danno patrimoniale patito da (Omissis) per avere la
stessa consegnato all’imputato la somma non dovuta di
euro 1.000,00.
È, inoltre, provato il danno non patrimoniale cagionato
alla parte civile dalla condotta criminosa tenuta dall’im-
putato, da intendersi come danno morale, in particolare
come sofferenza derivante dalla limitazione della autode-
terminazione della stessa per essere stata indotta in er-
rore.
Pertanto, il Giudice ritiene di poter equitativamente
liquidare tale risarcimento nella somma di euro 500,00.
Atteso che i danni sono stati liquidati dal Tribunale nel
loro intero ammontare, non sussistono i presupposti per la
condanna al pagamento della provvisionale richiesta dalla
parte civile.
Per il principio di soccombenza, sull’imputata gravano
le spese sostenute dalla parte civile, spese che si ricono-
scono nella misura di Euro 1.600,00 oltre accessori, tenu-
to conto della relativa complessità della causa, alla luce
delle tariffe professionali, dovendosi escludere soltanto le
richieste relative alla fase dell’istruttoria dibattimentale,
per mancanza di specif‌iche attività relative. (Omissis)
ESTINZIONE DEL REATO
PER CONDOTTE RIPARATORIE:
IL TRIBUNALE DI MILANO
NE ESCLUDE L’APPLICAZIONE
PER MANCANZA
DI INTEGRALITÀ DELLA
RIPARAZIONE DEL DANNO
di Giulia Sandra Farro
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Vicenda processuale e soluzione del Tribu-
nale. 3. La ratio legislativa dell’art. 162 ter c.p. 4. Campo
di applicazione della norma. 5. Presupposti applicativi della
nuova causa di estinzione del reato. 6. Prof‌ili processuali. 7.
L’art. 162 ter c.p. e la responsabilità amministrativa da reato
dell’ente.
1. Premessa
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha
esaminato funditus il discusso istituto, di recente conio,
dell’estinzione del reato per condotte riparatorie di cui
all’art. 162 ter c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, della
L. 23 giugno 2017, n. 103. Tale causa estintiva, che è stata
def‌inita «il prof‌ilo sostanziale più rilevante» (1) della c.d.
Riforma Orlando, trae origine dalla causa di estinzione
del reato per condotte riparatorie, applicabile nel proces-
so penale avanti al giudice di pace, prevista dall’art. 35
D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274.
Stante l’attualità della previsione normativa dell’art.
162 ter c.p., sono diversi gli spunti interpretativi, sia so-
stanziali che processuali, che emergono dalla lettura della
sentenza annotata e che meritano di essere illustrati.
2. Vicenda processuale e soluzione del Tribunale
La sentenza in commento è stata occasionata da un
procedimento penale per truffa; nel caso di specie, l’im-
putato aveva simulato di essere stato investito, mentre si
trovava alla guida di una bicicletta, dall’autovettura con-
dotta dalla parte lesa, f‌ingendo che tale collisione avesse
provocato la rottura di un paio di occhiali e di un telefono
cellulare di proprietà dell’imputato medesimo. Quest’ulti-
mo aveva poi convinto la persona offesa a consegnargli la
somma di euro 1000,00 in contanti, per riparare all’asseri-
to danno, derivato dalla rottura degli oggetti citati.
Tra la difesa dell’imputato e quella della parte lesa sono
intercorse lunghe trattative extraprocessuali, protrattesi
f‌ino al giudizio e che hanno comportato, in fase predibat-
timentale, tre rinvii di udienza disposti dal Tribunale. Le
trattative hanno avuto ad oggetto la quantif‌icazione del

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