Esternalizzazioni di gestione, mandato generale e rappresentanza legale nelle società per azioni

AutoreMario Cera
Pagine327-336
327
rivista di diritto privato Saggi e pareri
3/2013
Esternalizzazioni di gestione, mandato generale
e rappresentanza legale nelle società per azioni*
di Mario Cera
SOMMARIO: 1. Mandati generali e gestione di impresa: evoluzioni e funzioni. – 2.
Mandati generali e limiti tra norme speciche e principi. – 3. Disciplina societaria e
competenze circa il conferimento di mandati generali. – 4. Esecuzione dei mandati
generali e rappresentanza legale.
1. Mandati generali e gestione di impresa: evoluzioni e funzioni
Il tema della liceità di un conferimento di un mandato o di una procura genera-
le da una società per azioni a terzi esterni alla medesima è da tempo all’attenzione
della nostra dottrina (e altresì della giurisprudenza).
Una fondamentale e notissima monograa di Abbadessa del 19751 (ormai altra
epoca), nell’aermare l’ammissibilità di procure generali a terzi, al contempo pone-
va il limite che ciò non portasse ad una “abdicazione” da parte degli amministratori,
che comunque dovevano “ritenere” un nucleo di compiti essenziali e fondamentali.
Da allora, il fenomeno, in particolare con le cosiddette esternalizzazioni nella gestio-
ne di un segmento o fase o articolazione dell’impresa societaria attraverso mandati
conferiti ad altre società, si è sempre più diuso nella realtà e talvolta è stato espres-
samente consentito dalla legge2. Il fenomeno, anzi, viene constatato quasi come ri-
corrente e “normale” nei gruppi societari, per le correlate e combinate esigenze di
economicità e di concentrazione di attività, e nelle imprese nanziarie, per la onero-
sità e la complessità di speciali funzioni necessarie al loro corretto funzionamento3.
* Il contributo è destinato agli Scritti in onore di Pietro Abbadessa.
1 P. Abbadessa, La gestione dell’impresa nella società per azioni, Milano, 1975, p. 96 ss.
2 Un esempio particolarmente signicativo è quello delle società di gestione del risparmio che possono ai
sensi degli artt. 33, 4 c., e 36, 1 c., t.u.i.f. (ma cfr. anche art. 2, 1 c., lett. l), Regolamento congiunto Banca
d’Italia-Consob del 29 ottobre 2007, successivamente modicato con atti, sempre congiunti, del 9 maggio
2012 e 25 luglio 2012) adare ad altre sgr o intermediari “soggetti terzi” addirittura la gestione, tout court,
di fondi promossi dalla sgr medesima.
3 Le stesse Autorità di vigilanza nel settore nanziario considerano espressamente e a volte consigliano per le
imprese di investimento di minori dimensioni la esternalizzazione di servizi specialistici o complessi: in ar-
gomento v. M. Maugeri, Esternalizzazione di funzioni aziendali e “integrità” organizzativa nelle imprese di
investimento, in Banca borsa tit. cred., 2010, I, p. 439 ss. Varie, tuttavia, sono le implicazioni che ne deriva-
no, anche sul piano delle responsabilità degli organi e dei controlli, come si evince dal recente Documento

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