LEGGE 22 febbraio 2001, n.36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Finalita' della legge)

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princi'pi

fondamentali diretti a:

  1. assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle

    lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di

    campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32

    della Costituzione;

  2. promuovere la ricerca scientifica per la valutazione

    degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del

    principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo

    dell'Unione Europea;

  3. assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e

    promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare

    l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le

    migliori tecnologie disponibili.

    2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di

    Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle

    competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e

    secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

    Art. 2.

    (Ambito di applicazione)

    1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i

    sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che

    possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a

    campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

    In particolare, la presente legge si applica agli

    elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i

    radar e gli impianti per radiodiffusione.

    2. Le disposizioni della presente legge non si applicano

    nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi

    ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente

    le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.

    3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di

    polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari

    esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2,

    lettera a).

    4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e

    salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici

    istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono

    competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che presentano

    analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

    Art. 3.

    (Definizioni)

    1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si

    assumono le seguenti definizioni:

  4. esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a

    campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine

    artificiale;

  5. limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico,

    magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini

    della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna

    condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui

    all'articolo 1, comma 1, lettera a);

  6. valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico,

    magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere,

    superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate

    per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura

    di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere

    raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

  7. obiettivi di qualita' sono:

    1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le

    prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,

    indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;

    2) i valori di campo elettrico, magnetico ed

    elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma

    1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi

    medesimi;

  8. elettrodotto: e' ]'insieme delle lineeelettriche, delle

    sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

  9. esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni

    tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica

    attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

  10. esposizione della popolazione: e' ogni tipo di

    esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione

    dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o

    terapeutici;

  11. stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno

    o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi

    comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un

    servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia, i) impianto per

    telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile,

    destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia

    mobile;

  12. impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di

    terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

    Art. 4.

    (Funzioni dello Stato)

    1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

  13. alla determinazione dei limiti di esposizione, dei

    valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo come

    definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente

    interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di' normative omogenee in

    relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;

  14. alla promozione di attivita' di ricerca e di

    sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta,

    di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale

    attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni

    pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo

    scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi

    sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi

    elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

  15. all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti

    fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone

    territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

  16. alla determinazione dei criteri di elaborazione dei

    piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle

    priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle

    attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili per quanto

    attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

  17. all'individuazione delle tecniche di misurazione e di

    rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

  18. alla realizzazione di accordi di programma con i

    gestori di elettrodotti ovvero con i' proprietari degli stessi o delle reti di

    trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli

    esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di

    promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di

    minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

  19. alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con

    tensione superiore a 150 kV;

  20. alla determinazione dei parametri per la previsione di

    fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e'

    consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario

    ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

    2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli

    obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento

    elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli

    elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta

    giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

  21. per la popolazione, con decreto del Presidente del

    Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il

    Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti

    Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui

    all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata

    "Conferenza unificata";

  22. per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le

    disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive

    modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del

    Ministro della sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza

    sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,

    previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi',

    il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente

    esposti.

    3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano

    state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei

    ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e

    b).

    4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei

    piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi

    giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presi'dente

    del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di

    cui...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT