LEGGE 22 febbraio 2001, n.36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art 1.
(Finalita' della legge)
1. La presente legge ha lo scopo di dettare i princi'pi
fondamentali diretti a:
-
assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle
lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32
della Costituzione;
-
promuovere la ricerca scientifica per la valutazione
degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del
principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo
dell'Unione Europea;
-
assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e
promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare
l'intensita' e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le
migliori tecnologie disponibili.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' della presente legge nell'ambito delle
competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e
secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i
sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che
possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.
In particolare, la presente legge si applica agli
elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i
radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano
nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi
ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente
le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di
polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a).
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici
istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresi' per le aree riservate od operative e per quelle che presentano
analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
assumono le seguenti definizioni:
-
esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a
campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine
artificiale;
-
limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini
della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna
condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a);
-
valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico,
magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere,
superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate
per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura
di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere
raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
-
obiettivi di qualita' sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le
prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed
elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma
1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell'esposizione ai campi
medesimi;
-
elettrodotto: e' ]'insieme delle lineeelettriche, delle
sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
-
esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni
tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica
attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
-
esposizione della popolazione: e' ogni tipo di
esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione
dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o
terapeutici;
-
stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno
o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi
comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un
servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia, i) impianto per
telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile,
destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia
mobile;
-
impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di
terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato esercita le funzioni relative:
-
alla determinazione dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', in quanto valori di campo come
definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente
interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di' normative omogenee in
relazione alle finalita' di cui all'articolo 1;
-
alla promozione di attivita' di ricerca e di
sperimentazione tecnico-scientifica, nonche' al coordinamento dell'attivita' di raccolta,
di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale
attivita', in particolare il Ministro della sanita' promuove, avvalendosi di istituzioni
pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo
scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi
sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi
elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
-
all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti
fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone
territoriaIi interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;
-
alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle
priorita' di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita' di coordinamento delle
attivita' riguardanti piu' regioni nonche' alle migliori tecnologie disponibili per quanto
attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
-
all'individuazione delle tecniche di misurazione e di
rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;
-
alla realizzazione di accordi di programma con i
gestori di elettrodotti ovvero con i' proprietari degli stessi o delle reti di
trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita' nonche' con gli
esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di
promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di
minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;
-
alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con
tensione superiore a 150 kV;
-
alla determinazione dei parametri per la previsione di
fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non e'
consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli
obiettivi di qualita', le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento
elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli
elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
-
per la popolazione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanita', sentiti il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti
Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata
"Conferenza unificata";
-
per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanita', sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza
sociale, il Comitato di cui all'articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari,
previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi',
il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente
esposti.
3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano
state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei
ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e
b).
4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei
piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi
giomi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presi'dente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di
cui...
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