Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996

"Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale

degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea

generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999 -

Supplemento Ordinario n. 11

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica Ë autorizzato a ratificare il Trattato sulla messa

    al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York

    dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione Ë data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere

    dalla data della sua entrata in vigore, in conformit‡ a quanto disposto dall'articolo XIV

    del Trattato stesso.

    Art. 3.

  3. Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari

    esteri Ë designato quale Autorit‡ nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di

    rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'ambiente, nonchÈ degli

    enti ed agenzie ad esso collegati.

    Art. 4.

  4. L'Autorit‡ nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale

    dell'Ufficio per l'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a

    1. curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti

    nucleari, mantenere i collegamenti con le Autorit‡ nazionali degli altri Stati parte e

    stipulare gli accordi di impianto; b) promuovere e coordinare le attivit‡ delle amministrazioni competenti; c) presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo

    stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua

    ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.

    Art. 5.

  5. Le persone fisiche, gli enti e le societ‡ titolari di un immobile o di un'area

    sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del

    nucleo scorta nelle aree da ispezionare in esecuzione degli obblighi del Trattato, nonchÈ

    ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida e a fornire, su richiesta, tutti gli

    elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.

    Art. 6.

    ...

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