Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996
"Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale
degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999 -
Supplemento Ordinario n. 11
Art. 1.
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Il Presidente della Repubblica Ë autorizzato a ratificare il Trattato sulla messa
al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996.
Art. 2.
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Piena ed intera esecuzione Ë data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in conformit‡ a quanto disposto dall'articolo XIV
del Trattato stesso.
Art. 3.
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Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del Trattato, il Ministero degli affari
esteri Ë designato quale Autorit‡ nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di
rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'ambiente, nonchÈ degli
enti ed agenzie ad esso collegati.
Art. 4.
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L'Autorit‡ nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale
dell'Ufficio per l'attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a
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curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti
nucleari, mantenere i collegamenti con le Autorit‡ nazionali degli altri Stati parte e
stipulare gli accordi di impianto; b) promuovere e coordinare le attivit‡ delle amministrazioni competenti; c) presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo
stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua
ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno; d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.
Art. 5.
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Le persone fisiche, gli enti e le societ‡ titolari di un immobile o di un'area
sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso del nucleo ispettivo e del
nucleo scorta nelle aree da ispezionare in esecuzione degli obblighi del Trattato, nonchÈ
ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida e a fornire, su richiesta, tutti gli
elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa.
Art. 6.
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