Clausole di esonero e di limitazione dalla responsabilità per vizi ed esclusione esplicita di determinate caratteristiche dell'immobile

AutoreCarlo del Torre
Pagine25-26

    Intervento svolto al XVIII Convegno del Coordinamento legali Confedilizia, tenutosi a Piacenza il 13 settembre 2008.


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L'art. 1229 primo e secondo comma c.c. prevede la nullità di quei patti volti ad escludere o limitare in via preventiva la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, ovvero, al comma secondo, la nullità di patti preventivi di esonero o limitazione della responsabilità per fatti che costituiscano violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. La portata del predetto art. 1229 c.c., quindi, se non altro per la collocazione sistematica all'interno del codice, sembra, almeno prima facie, generale, con conseguente applicazione a tutti i casi di rapporti obbligazionari di matrice contrattuale che non abbiano una normativa di specie 1; ratio di tale disciplina è all'evidenza la necessità di garantire la serietà dell'obbligazione e conseguentemente il valore del credito, evitando che una parte contrattuale possa considerarsi esentata da conseguenze derivanti da propri inadempimenti gravemente colposi o addirittura dolosi.

Si rinvengono, del resto, svariati epigoni di tale norma, come nel caso dell'art. 1490, secondo comma c.c. in materia di vizi nella vendita 2, dell'art. 1681 c.c. in materia di contratto di trasporto 3, l'art. 1713 secondo comma c.c. in materia di mandato 4, ovvero in certe normative di dettaglio, quali il codice del consumo, all'art. 78, ad esempio, allorché viene prevista la nullità di clausole di limitazione di responsabilità del venditore nell'ambito della acquisizione di diritti di godimento ripartiti su immobili 5, o nel caso dell'art. 124 del codice del consumo 6 in materia di responsabilità da prodotto difettoso. In tutti questi casi ci si trova di fronte, lo si ribadisce, a delle norme che confermano l'applicabilità del principio dell'art. 1229 c.c. ovvero dispongono una applicazione ancor più incisiva, non restringendo la nullità di eventuali clausole di esonero ai casi di dolo o colpa grave, ma anzi, prevedendo la nullità tout court, indipendentemente dall'aspetto soggettivo del debitore.

Anche in campo locatizio ci si imbatte in norme, gli articoli 1579 e 1580 c.c., che, almeno prima facie, paiono essere una sorta di specificazione della normativa generale ex art. 1229 c.c., ed in particolare dei due commi: l'art. 1580 c.c., invero, costituisce il corrispondente del secondo comma del 1229 c.c., disponendo la nullità di qualsivoglia clausola di esonero o riduzione della responsabilità del locatore, anche se conosciuta dal conduttore, mentre l'art. 1579 c.c. sembra trovare il suo parallelo nel primo comma del 1229 c.c.

In campo locatizio, tuttavia, gli spazi di manovra rimessi alla libera contrattazione delle parti sembrano maggiori: l'art. 1579 c.c., invero, sanziona con la nullità la clausola di esonero o limitazione della responsabilità del locatore solo nel caso di malafede del locatore, il...

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