Foglio rosa per patente «A» ed esercitazione su ciclomotore: Critica all'orientamento favorevole del dipartimento di polizia stradale del ministero dell'interno sulla base delle finalità perseguite dal legislatore con l'istituzione del patentino e del concetto di esercitazione accolto nell'art. 122 C.D.S.

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza Polizia Municipale di Treviso.
Pagine335-336

Page 335

In merito alla possibilità di conduzione del ciclomotore da parte di minori, privi del prescritto certificato di idoneità tecnica, ma muniti di foglio rosa per la patente A, si registra da parte del Dipartimento di Polizia Stradale del Ministero dell'interno un orientamento favorevole a detta ipotesi - espresso nel sottoriportato Parere del 1 luglio 2004 inviato a tutti i Dipartimenti di P.S. - purché la circolazione avvenga in luoghi poco frequentati, vale a dire negli stessi termini in cui è consentita relativamente ai motocicli, e - in particolare - con la stessa conseguenza sul piano sanzionatorio del pagamento di una somma di 68,00 euro, in caso di inosservanza delle cautele imposte, secondo il disposto di cui all'art. 122, comma 8, C.d.S. L'autorevole fonte ministeriale - riportata di seguito all'articolo - non si prodiga in argomentazioni giuridiche, ma si limita a rilevare che l'autorizzazione per patente A è ´funzionale all'acquisizione della necessaria abilità tecnica per condurre i veicoli a due ruoteª, e per ciò stesso, a quanto pare, deve valere anche per i ciclomotori, pur rientrando tali mezzi nell'ambito di una categoria di veicoli diversa. Del resto, la limitazione di cui al secondo comma dell'art. 122 precitato, per cui ´l'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patenteª, sarebbe esclusa espressamente dal comma terzo del medesimo articolo con riferimento agli ´aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria Aª. Di qui, è possibile che, nel caso specifico, il Dipartimento di Polizia Stradale abbia tratto testuale argomento per assumere nel concetto di autorizzazione ad esercitarsi un significato più ampio ed esteso alla pratica su veicoli analoghi, anche se appartenenti a diversa categoria.

Un esame più analitico e approfondito della normativa sembra, però, dover portare a conclusioni differenti e a ravvisare, nella fattispecie, la ben più grave violazione di cui all'art. 116, comma 13 bis C.d.S., inerente la guida senza certificato di idoneità tecnica, cui è correlata la sanzione di 516,00 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni.

  1. - È opportuno premettere che, de jure condito, per ottenere il certificato di idoneità tecnica alla guida del ciclomotore il minore è tenuto esclusivamente al superamento di un esame teorico-scritto, mentre non è prevista alcuna forma di verifica delle sue...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT