Un'esemplificazione pratica è l'occasione per dibattere sulla sospensione per pregiudizialità penale del giudizio civile d'opposizione a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada

AutoreFrancesco Paolo Garzone
CaricaAvvocato, foro di Taranto
Pagine917-919

Page 917

Una questione di diritto inter-processuale ancor oggi molto discussa, per le implicazioni pratiche che ne derivano, sia in dottrina che in giurisprudenza, è costituita dalla possibilità e/o necessità, da parte del giudice civile, di sospendere il giudizio collegato da una relazione di «pregiudizialità» ad altro processo pendente innanzi al giudice penale, in attesa della definizione di quest'ultimo.

Le seguenti osservazioni scaturiscono da un'ipotesi concreta, che si verifica - ad esempio - allorché, accertata da parte dell'Autorità di Polizia la verosimile apocrifia dell'attestazione di avvenuta revisione apposta sulla carta di circolazione di un veicolo, trasmessa l'informazione della notizia di reato alla competente

Procura della Repubblica per i reati di cui agli artt. 469 (Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), 477-482 (Falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative) c.p. e contestata al conducente anche la violazione di cui all'art. 80, comma 17, c.d.s. perché «produceva, esibendo agli organi di polizia, una falsa attestazione di avvenuta revisione», il trasgressore proponga ricorso avverso il predetto verbale di contestazione al giudice di pace territorialmente competente vedendosi, da parte di questi, sospendere il giudizio in attesa della definizione del - ritenuto pregiudiziale - procedimento penale.

Secondo la disciplina dei previgenti artt. 3 c.p.p. e 295 c.p.c. nel caso di contemporanea pendenza del giudizio civile e del giudizio penale la causa civile, per il principio della prevalenza della giurisdizione penale su quella civile, doveva essere sospesa tutte le volte che fosse esercitata l'azione penale.

Dopo l'abrogazione dell'art. 3 c.p.p. e la modifica dell'art. 295 c.p.c. 1, invece, si è più volte affermato dalla giurisprudenza che «il nostro ordinamento non è più ispirato al principio dell'unità della giurisdizione, ma a quello dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione da parte di ciascun giudice, dell'uno e dell'altro ramo, delle questioni giuridiche o di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione» 2, traendosene come conseguenza che «tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, del nuovo codice di procedura penale, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti» 3.

Tuttavia, se per i cosiddetti «giudizi di danno» è pacifica sia in dottrina che in giurisprudenza la restrizione della pregiudizialità ai soli casi espressamente previsti dall'art. 75, comma 3, c.p.p. (ovvero, nei casi in cui «l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza di primo grado»), per gli «altri giudizi civili», compresi quelli di opposizione a sanzioni amministrative, rispetto ai quali opera una prescrizione di autorità del giudicato penale ex art. 654 c.p.p., è oggetto di contrasto la sospendibilità del processo civile per la pregiudizialità di quello penale.

Infatti, nonostante - come visto - la soluzione più affermata dalla giurisprudenza di legittimità sia quella negativa, anche l'orientamento contrario trova molteplici riscontri in giurisprudenza ed autorevoli supporti in dottrina.

Questa tesi, autorevolmente affermata pure dalle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 13682 del 5 novembre 2001 4, secondo cui «ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 75 c.p.p., 211 disp. att. c.p.p., fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, comma 2, c.p.p., negli altri casi, il processo può essere sospeso se tra processo penale e altro giudizio ricorre il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma, e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio, ai...

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