DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 maggio 2014, n. 18 - Modifiche al regolamento di esecuzione delle norme in materia di pubblici esercizi. (14R00232)

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 22/I-II del 3 giugno 2014) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale del 20 maggio 2014, n. 584;

Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Nell'allegato E del decreto del presidente della giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 11, in vigore, sono aggiunte le seguenti tabelle C, D, 1 e 2: Tabella C Classificazione dei campeggi e dei villaggi turistici 1. I campeggi vengono suddivisi in quattro categorie denominate: una stella - due stelle - tre stelle - quattro stelle secondo i seguenti principi e in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione. Il campeggio «una stella» e' il piu' semplice, quello «quattro stelle» e' il piu' completo e confortevole. 2. I villaggi turistici sono classificati tenuto conto della qualita', della dotazione e della superficie delle unita' abitative, nonche' in base ai requisiti indicati nella tabella di classificazione dei campeggi relativi alle attrezzature complementari, sportive e ricreative. 3. I fattori oggettivi che caratterizzano l'attribuzione della categoria ad un campeggio sono: a) la superficie della piazzola o posto equipaggio tipo;

  1. la dotazione di servizi igienico-sanitari in relazione alla capacita' ricettiva;

  2. la dotazione di servizi vari;

  3. la dotazione di attrezzature complementari;

  4. la dotazione di attrezzature sportive e ricreative. 4. Intendesi per posto equipaggio o piazzola la superficie a disposizione di ciascun equipaggio per la sua sosta. 5. Intendesi per equipaggio tipo, valutato per convenzione in 4 persone, l'insieme armonico di persone che pernottano nel campeggio usufruendo di un unico posto per equipaggio. Ove la piazzola fosse occupata da un equipaggio inferiore a tre persone, potra' prevedersi l'insediamento di altro equipaggio di consistenza non superiore a due persone, fatto salvo il consenso del primo arrivato. 6. Intendesi per superficie totale di un campeggio la reale superficie recintata di tutto il complesso indipendentemente dall'uso a cui essa e' destinata. 7. Intendesi per superficie destinata per campeggiare, e cioe' destinata alle piazzole, quella ottenuta depurando la superficie totale di tutte le aree comuni e di servizio. 8. Qualora gli apprestamenti destinati agli ospiti sprovvisti di propria attrezzatura per il soggiorno e il pernottamento (bungalows, ecc.) siano dotati di servizi igienici propri, il numero complessivo degli apparecchi in...

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