DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1984, n. 968 - Esecuzione della risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971, concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico, e della risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979, concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata

Coming into Force13 Febbraio 1985
Published date29 Gennaio 1985
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1985/01/29/084U0968/ORIGINAL
Enactment Date08 Ottobre 1984
Official Gazette PublicationGU n.24 del 29-01-1985
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della marina mercantile; EMANA il seguente decreto: Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data alla risoluzione A.231 (VII) del 12 ottobre 1971 concernente emendamenti alla convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulle linee di massimo carico e alla risoluzione A.411 (XI) del 15 novembre 1979 concernente emendamenti alla convenzione del 5 aprile 1966 sopracitata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei

Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri CARTA, Ministro della marina mercantile Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1985

Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 14

Resolution

RESOLUTION A.231 (VII)

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON LOAD LINES, 1966

Parte di provvedimento in formato grafico

Risoluzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE A. 231 (VII)

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLE LINEE DI MASSIMO CARICO, 1966.

L'Assemblea,

Preso atto dell'articolo 16 (i) della convenzione IMCO relativa alle funzioni dell'assemblea;

Riconosciuta la necessita' di migliorare i testi di alcuni articoli e regolamenti della Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966 e l'allegato grafico delle zone permanenti e regionali stagionali, cosi' da assicurare un'applicazione ed interpretazione uniformi della convenzione;

Preso atto altresi' che l'articolo 29 della convenzione indica le procedure di emendamento che comportano la partecipazione dell'Organizzazione;

Considerati gli emendamenti specifici alla Convenzione internazionale sulle linee di massimo carico, 1966, oggetto di una Raccomandazione del Comitato sulla sicurezza del mare adottata nella sua ventunesima sessione conformemente all'articolo 29 della citata...

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