Brevi note sulla sospensione delle procedure esecutive di sfratto contenuta nella nuova legge finanziaria

AutoreAntonio Mazzeo
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Seguendo una tecnica legislativa ormai (negativamente) sperimentata il nostro legislatore ha ritenuto di inserire nella legge finanziaria relativa al 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) alcune norme, di carattere sostanziale e processuale, concernenti una materia assolutamente estranea alla finanza pubblica, quale è quella della esecuzione degli sfratti.

Il riferimento è chiaramente alle disposizioni dell'art. 80, commi 20, 21 e 22, della citata legge, con le quali è stata disposta la sospensione, sino al 30 giugno 2001, delle procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che abbiano in famiglia un ultrasessantacinquenne o un handicappato grave e che «non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa».

Di fronte all'estremo empirismo e all'approssimazione giuridica delle espressioni usate dalla norma in esame appare indispensabile un tentativo ermeneutico diretto ad inserire la norma medesima nel corpo delle disposizioni, di più ampia portata, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 relative alla esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili abitativi al precipuo scopo di offrire una interpretazione logico-sistematica di tale ultima sospensione e una possibile soluzione ai problemi di natura sostanziale e processuale conseguenti.

Deve, innanzitutto, evidenziarsi il collegamento esistente tra le disposizioni dell'art. 80 della legge 388/2000 e l'art. 6 della legge 431/1998, atteso che questa norma (art. 6) è espressamente richiamata dal comma 20 del citato art. 80, cui, peraltro, fa esplicito rinvio il successivo comma 22 (concernente specificamente la sospensione degli sfratti).

Siffatto collegamento è sicuramente rilevante ai fini della interpretazione della nuova normativa, innanzitutto, per alcuni fondamentali profili di ordine sostanziale.

In particolare il rinvio operato dal comma 20 (e, in via mediata, dal comma 22) del menzionato art. 80 alla disposizione dell'art. 6 della legge. 431/1998 restringe il campo di applicazione della sospensione di che trattasi ai soli sfratti pendenti nei comuni ad alta tensione abitativa (vedi art. 6, primo comma, della novella del 1998), in tal modo indirettamente confermando (ove ve ne fosse ancora bisogno) l'ambito spaziale di riferimento della generale sospensione delle procedure esecutive dei provvedimenti di rilascio di cui alla ricordata legge 431/1998.

Dal medesimo rinvio (oltre che dal tenore delle disposizioni...

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