L'accertamento della responsabilità esclusiva delle parti nella produzione di un sinistro stradale: verso il tramonto della presunzione di concorsualità sancita dall'art. 2054, Secondo comma, c.c.?

AutoreVito Amendolagine
CaricaAvvocato, foro di Bari
Pagine982-983

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La pronuncia che si commenta pone all'attenzione del lettore un interessante quesito di diritto, ovvero se il rapporto redatto dagli operatori di Polizia Municipale, intervenuti sul luogo in cui ebbe a prodursi il sinistro ad una considerevole distanza di tempo rispetto al suo verificarsi, possa risultare da solo idoneo a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sulla base delle dichiarazioni rilasciate spontaneamente dai conducenti dei rispettivi veicoli coinvolti, al fine del superamento della presunzione iuris tantum sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c.

Orbene, proprio su tale punto la sentenza in epigrafe sembrerebbe porsi in netto contrasto con il precedente orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità 1 notoriamente volto a ritenere che, nello scontro tra veicoli, l'accertamento concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta anche il superamento della concorrente presunzione di colpa sancita dall'art. 2054, secondo comma, c.c., necessitando a tal fine la prova che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, avendo fatto tutto il possibile per evitare la produzione del sinistro 2.

Ed infatti, in linea generale, il secondo comma dell'art. 2054 c.c. assume nell'attuale impostazione accolta dal sistema disciplinante la r.c.a. una funzione meramente sussidiaria, operando solo nell'ipotesi in cui non sia stato possibile accertare in concreto in quale misura la condotta dei conducenti abbia determinato l'evento dannoso.

È quindi chiaro come debba valutarsi non la condotta di guida di uno dei protagonisti dell'evento, bensì quella di entrambi, in un'ottica volta al superamento della presunzione di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c.

A conferma di tale impostazione è opportuno osservare come di contro, se è possibile individuare il diverso grado di colpa dei conducenti, il giudice è chiamato a svolgere un'attenta valutazione dei comportamenti di ciascuna parte tendente proprio alla graduazione delle rispettive responsabilità potenzialmente ascrivibili ad ogni conducente coinvolto nel sinistro, nel rispetto dei primi due commi dell'art. 2054 c.c.

Ed è per tale ragione che è, allora, possibile spiegare come l'accertata colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non può reputarsi di per sè idonea ad escludere la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata fornita in concreto anche la prova liberatoria...

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