LEGGE 27 luglio 2011, n. 125 - Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta. (11G0167)

Coming into Force19 Agosto 2011
Published date04 Agosto 2011
Enactment Date27 Luglio 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/04/011G0167/CONSOLIDATED/20180201
Official Gazette PublicationGU n.180 del 04-08-2011
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.

  2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilita' o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 luglio 2011 NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Art 1.
  1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.

    ((1-bis. Sono altresi' sospesi dal diritto alla pensione di reversibilita' o indiretta ovvero all'indennita' una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonche' la parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile e' cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 1-ter.

    1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarita' in capo a loro del...

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