Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per l a riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di i struzione secondaria superiore, ed in particolare l'articolo 1; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione, a pprovato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Considerati gli ordini del giorno presentati alla Camera dei d eputati ed al Senato della Repubblica ed accolti dal Governo, r ispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997, del 25-26 giugno 1 997 e del 2 dicembre 1997; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei d eputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione c onsultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella r iunione del 3 luglio 1998; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

E m a n a i l seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita' dell'esame di Stato 1 . Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione s econdaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della p reparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi g enerali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si s ostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria s uperiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d 'arte, al termine dei corsi integrativi.

  1. Gli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione s econdaria superiore si sostengono in unica sessione annuale.

  2. L'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato t endono ad accertare le conoscenze generali e specifiche, le c ompetenze in quanto possesso di abilita', anche di carattere a pplicativo, e le capacita' elaborative, logiche e critiche a cquisite.

    Art. 2.

    Candidati interni 1 . All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo a nno di corso e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; b ) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi alle a bbreviazioni di cui ai commi 2 e 3; c ) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che a bbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale s iano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o abbiano f unzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non r iattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale; d ) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute c he, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi a vente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi a lle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.

  3. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il c orrispondente esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale p er la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di o tto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare d isciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti d elle esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.

  4. Il beneficio di sostenere, con l'abbreviazione di un anno r ispetto all'intervallo prescritto, l'esame di Stato, e' concesso a nche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso anno s olare o nel seguente, purche', se alunni di istituto o scuola s tatale, pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la p romozione all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di p romozione conseguita secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 , secondo periodo.

    Art. 3.

    Candidati esterni 1 . Oltre ai candidati di cui all'articolo 2 sono ammessi all'esame d i Stato, alle condizioni previste dal presente articolo, coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di eta' entro l'anno solare in c orso e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo scolastico; b ) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da a lmeno un numero di anni pari a quello della durata del corso p rescelto, indipendentemente dall'eta'; c ) siano in possesso, nel caso di esami di Stato negli istituti p rofessionali e negli istituti d'arte, del diploma, rispettivamente, d i qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni p ari a quello della durata del corso integrativo prescelto, i ndipendentemente dall'eta'; d ) compiano il ventitreesimo anno di eta' entro l'anno solare in c orso; e ) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un c orso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno q uadriennale; f ) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 1 5 marzo.

  5. I candidati agli esami negli istituti professionali devono d ocumentare di avere esperienze di formazione professionale o l avorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste d all'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l 'esame.

  6. I candidati di cui alla lettera d) del comma 1 sono esentati dal p resentare qualsiasi titolo di studio.

  7. Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano s ostenuto o sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di e same relativo allo stesso corso di studi.

  8. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di p romozione o idoneita' all'ultima classe, anche riferita ad un corso d i studi di un Paese appartenente all'Unione europea di tipo e l ivello equivalente, e' subordinata al superamento di un esame p reliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, s crittografiche, pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano d i studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni p er i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneita' a lla classe successiva. Ai fini della individuazione delle prove da s ostenere, si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente a cquisiti e debitamente documentati.

  9. I candidati di cui al comma 1, lettera e), e quelli in possesso d i promozione o idoneita' all'ultima classe di altro corso di studi s ostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di p rogramma non coincidenti con quelle del corso gia' seguito. Ai fini d ella individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche d i crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente d ocumentati.

  10. L'esame preliminare e' sostenuto, nel mese di maggio e comunque n on oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe d ell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il c andidato e' stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, e ' integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni p recedenti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti l a costituzione di apposite commissioni d'esame, ai sensi d ell'articolo 9, comma 3, l'esame preliminare e' sostenuto davanti al c onsiglio della classe terminale individuata dal capo dell'istituto s ede dell'esame conclusivo, al momento dell'acquisizione della d omanda di ammissione all'esame medesimo. Il candidato e' ammesso a ll'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in c iascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.

  11. I candidati provenienti da Paesi dell'Unione europea, che non s iano in possesso di promozione all'ultima classe di un corso di s tudi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame d i Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a), d) ed e), p revio superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito d ell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del m edesimo comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero d i anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento i taliano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.

  12. L'esito positivo degli esami preliminari previsti dai commi 5 e 6 , in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come i doneita' all'ultima classe del tipo di istituto di istruzione s econdaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi e sami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, puo' v alere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneita' ad una d elle classi precedenti l'ultima.

  13. E' fatta salva l'ammissione di candidati in attuazione di o bblighi internazionali anche derivanti da specifici accordi.

  14. I candidati presentano domanda di ammissione all'esame, ad un s olo istituto, entro il 30 novembre dell'anno scolastico in cui i ntendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande tardive sono p rese in considerazione esclusivamente dai Provveditori agli studi, l imitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che p ervengano entro il 31 gennaio. Limitatamente ai candidati che c essano la frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e p rima del 15 marzo il predetto termine e' differito al 20 marzo.

    Art. 4.

    Contenuto ed esito dell'esame 1 . L'esame di Stato comprende tre prove scritte aventi le c aratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT