DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2012 - Definizione dei criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza per la scelta delle regioni di riferimento ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. (13A04967)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Nella riunione dell'11 dicembre 2012 Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l'art. 3 dello stesso, che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante disposizioni per la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che in attuazione della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario e che stabilisce che il fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario, cumulativamente pari al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e' determinato, in fase di prima applicazione a decorrere dall'anno 2013, applicando a tutte le regioni i valori di costo rilevati nelle regioni di riferimento. In sede di prima applicazione e' stabilito il procedimento di cui ai commi dal 5 all'11;

Visto, in particolare, l'art. 27, comma 5, del predetto decreto legislativo che individua quali regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, le tre regioni, tra cui obbligatoriamente la prima, che siano state scelte dalla Conferenza Stato-regioni tra le cinque indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in quanto migliori cinque regioni che, avendo garantito l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizione di equilibrio economico e, comunque non essendo assoggettate a piano di rientro e risultando adempienti, come verificato dal tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'art. 12 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005 (Rep. Atti 2271/CSR), sono individuate in base a criteri di qualita' dei servizi erogati, appropriatezza ed efficienza definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa della Conferenza Stato-regioni, sentita la struttura tecnica di supporto di cui all'art. 3 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 (Rep. Atti 243/CSR), sulla base degli indicatori di cui agli allegati 1, 2 e 3 dell'intesa Stato-regioni del 3 dicembre 2009. A tale scopo si considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscono l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza con le risorse ordinarie stabilite dalla vigente legislazione a livello nazionale, ivi comprese le entrate proprie regionali effettive. Nella individuazione delle regioni si dovra' tenere conto dell'esigenza di garantire una...

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