Entro quali limiti può essere modificato il verbale dell'assemblea condominiale dopo che la stessa sia stata chiusa?

AutoreAldo Carrato
Pagine390-392
390
giur
4/2015 Arch. loc. e cond.
LEGITTIMITÀ
delle prove, di scegliere, tra le complessive risultanze del
processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimo-
strare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di
prova» (Cass. n. 25608 del 2013).
D’altra parte, la non deducibilità in cassazione delle
questioni concernenti la valutazione delle risultanze
istruttorie, tanto più quando tale attività riguardi il com-
plesso della documentazione prodotta e delle deposizioni
testimoniali acquisite, risulta evidente sulla base del rilie-
vo che i ricorrenti, a sostegno della propria censura, con
specif‌ico riferimento alla questione dei lavori relativi alle
ringhiere, riferiscono (pag. 58 del ricorso) che diversa-
mente aveva opinato il giudice di primo grado, proprio sul-
la base della documentazione che invece la Corte d’appello
ha ritenuto inidonea a fondare il detto convincimento.
Peraltro, la valutazione dei lavori sulle ringhiere dei
balconi non può ritenersi decisiva ai f‌ini della soluzione
della presente controversia, atteso che, come affermato
dalla Corte d’appello «pacif‌ica tra le parti la demolizione
e sostituzione dei frontalini e la corretta ricomprensione
di detti lavori, così come ritenuto dal primo giudice, tra
quelli da porsi a carico di ciascun condomino in proporzio-
ne ai rispettivi millesimi, in quanto afferenti alla facciata
condominiale» - non può revocarsi in dubbio l’inerenza
delle ringhiere, in quanto elementi esterni incidenti sulla
estetica del fabbricato, alla stessa facciata dell’edif‌icio,
della quale non è contestata la natura comune (con con-
seguente ripartizione per millesimi di proprietà) pur in
presenza della disposizione regolamentare invocata dai
ricorrenti.
Per quanto attiene poi al secondo prof‌ilo della proposta
censura, deve rilevarsi che lo stesso attiene ad una valu-
tazione - e cioè se l’intervento sui frontalini richiedesse o
no, per la sua realizzazione anche un intervento su altre
parti dei balconi e se, quindi, la spesa relativa dovesse es-
sere riferita, al pari di quella concernente i frontalini, a
tutti i condomini e ripartita secondo i rispettivi millesimi
di proprietà, ovvero se il detto intervento dovesse essere
posto esclusivamente a carico dei proprietari dei balconi
- che costituisce espressione diretta di un apprezzamento
di merito, sorretto da adeguata motivazione e quindi in-
censurabile in sede di legittimità.
8. - In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
In applicazione del principio della soccombenza,
ricorrenti, in solido tra loro, devono essere condannati al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, come
liquidate in dispositivo. (Omissis)
entro quali limiti
può essere modifiCato
il verbale dell’assemblea
Condominiale dopo Che
la stessa sia stata Chiusa?
di Aldo Carrato
La vicenda sottoposta al vaglio della S.C.
Due condomini avevano impugnato una delibera con-
dominiale sia deducendo la sussistenza di alcuni vizi rela-
tivi alla sua verbalizzazione (sul presupposto che la stessa
era stata modif‌icata in alcune indicazioni riguardanti la
presenza e l’assenza di altri condomini successivamente
alla chiusura dell’assemblea medesima) sia contestando
la legittimità riguardanti alcuni lavori approvati.
Il resistente Condominio si era costituito in giudizio,
invocando il rigetto della formulata domanda.
Il Tribunale di primo grado, dopo aver respinto la ri-
chiesta di annullamento della delibera in ordine ai pretesi
vizi formali, dichiarava l’invalidità della stessa in ordine
ai criteri di riparto delle spese per l’esecuzione di lavori
condominiali. Interposto appello da parte del Condominio,
a cui resistevano entrambi gli appellati (che proponevano,
a loro volta, appello incidentale), la Corte di appello, in
parziale riforma della sentenza impugnata (che per il re-
sto rimaneva confermata), rigettava ogni domanda propo-
sta dagli originari attori, i quali venivano, perciò, condan-
nati alla restituzione della somma versata dal predetto
Condominio per effetto della provvisoria esecutività delle
sentenza di prime cure, oltre che alla rifusione delle spese
del doppio grado.
La sentenza di appello veniva fatta oggetto di ricorso
per cassazione da parte dei due condomini soccombenti,
nei riguardi del quale resisteva con controricorso il Con-
dominio intimato.
In particolare, con il primo motivo avanzato, i due
ricorrenti avevano denunciato la violazione degli artt.
1135, 1136, 1137, 1138 e 1139 c.c., in relazione all’art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c., avuto riguardo al dichiarato riget-
to dell’appello incidentale dagli stessi proposto, con la
conseguente affermazione che l’impugnato verbale di as-
semblea condominiale avrebbe potuto essere redatto e, a
maggior ragione, corretto al termine o dopo la conclusione
della riunione assembleare. A tal proposito i medesimi
ricorrenti avevano chiesto alla Corte di legittimità di ri-
spondere ai seguenti quesiti:
- se il verbale dell’assemblea condominiale dovesse es-
sere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso
e alla presenza dell’assemblea condominiale, oppure
potesse essere redatto, corretto o modif‌icato anche in as-
senza dell’organo collegiale, essendo a ciò suff‌iciente che
il verbale riportasse la sottoscrizione del presidente e del
Segretario che lo avevano redatto o modif‌icato (come rite-
nuto dalla Corte di secondo grado);

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