Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002, piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease); Considerato che l'encefalomielite di tipo West Nile e' una malattia esotica ad eziologia virale che si e' gia' manifestata nel 1998 in Toscana nella zona denominata Padule di Fucecchio; Tenuto conto dell'esistenza sul territorio nazionale di aree geografiche con caratteristiche ecologiche tali da permettere la propagazione del virus West Nile; Considerati i risultati ottenuti con le indagini svolte a seguito dell'applicazione del piano operativo predisposto con l'ordinanza ministeriale 4 aprile 2002, che hanno messo in evidenza in alcune regioni sieroconversioni negli animali sottoposti a campionamento; Considerata la crescente importanza attribuita alla malattia in ambito internazionale; Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio; Tenuto conto altresi' delle indicazioni fornite dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana;

Ordina

Art. 1.

  1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominata piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

    Art. 2.

  2. Le regioni, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

  3. Le procedure operative di intervento nell'ambito del piano nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla Direzione generale della sanita' veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute con successivo atto dirigenziale.

  4. Le regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.

  5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunita' di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.

    Art. 3.

  6. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite il documento di identificazione di cui alla decisione 2000768/CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione europea.

  7. Ai fini dell'applicazione del piano al documento di cui al comma 1 e' aggiunto il capitolo VII della decisione 93/623/CEE del 20 ottobre 1993 della Commisione dell'Unione europea, nel quale il veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.

  8. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del piano sono inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso...

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