ORDINANZA 4 aprile 2002 - Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 gennaio 1978, n. 833, e successive modifiche; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Considerato che nell'estate del 1998 si sono verificati nella regione Toscana, nella zona denominata Padule di Fucecchio, alcune casi di encefalomielite di tipo West Nile negli equidi; Considerate altresi' le risultanze delle indagini svolte a seguito del predetto episodio da parte delle autorita' sanitarie competenti; Visto che la malattia puo' essere trasmessa, attraverso gli insetti appartenenti al genere Culex, dagli uccelli migratori o stanziali agli equidi e all'uomo; Sussistendo nel territorio nazionale aree con caratteristiche ecologiche che permettono la realizzazione della propagazione del virus West Nile con le predette modalita'; Considerato quindi necessario predisporre adeguati interventi che permettano di individuare l'eventuale circolazione del virus nelle aree ritenute a rischio; Tenuto conto altresi' delle indicazioni fornite dal Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, e dal Centro di referenza nazionale per le malattie degli equidi, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana; Ordina

Art. 1.

  1. E' resa obbligatoria sul territorio nazionale l'esecuzione del piano di sorveglianza per la West Nile Disease, di seguito denominato Piano, secondo i criteri e le modalita' delineati nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

    Art. 2.

  2. Le regioni, nell'ambito dell'attivita' di programmazione e coordinamento, predispongono indirizzi per disciplinare l'attuazione dei controlli e degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone l'applicazione.

  3. Ulteriori dettagli sulle procedure di intervento nell'ambito del Piano nonche' i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo sono stabiliti dalla direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, dell'alimentazione e della nutrizione del Ministero della salute, con successivo atto dirigenziale.

  4. Le regioni provvedono a trasmettere trimestralmente al Ministero della salute una relazione tecnica riguardante l'esecuzione e le risultanze del Piano.

  5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali non sono state individuate nell'allegato I le aree di intervento, valutano l'opportunita' di predisporre piani di intervento in determinate aree del proprio territorio conformemente al predetto allegato.

    Art. 3.

  6. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi non registrati ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati tramite il documento di identificazione di cui alla decisione 2000\68\CE del 22 dicembre 1999 della Commissione dell'Unione europea.

  7. Ai fini dell'applicazione del Piano al documento di cui al comma 1 e' aggiunto il capitolo VII della decisione 93\623\CEE del 20 ottobre 1993 della Commissione dell'Unione europea, nel quale il veterinario ufficiale provvede a riportare gli esami sierologici effettuati per la West Nile Disease con i relativi esiti.

  8. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, attivato...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT