DECRETO 5 marzo 1999 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1 gennaio 1999; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in 45.210 miliardi di lire (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazione debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 28 febbraio 1999 e' pari a 18.658 miliardi di lire (pari a 9.635 milioni di euro); Decreta

Per il 15 marzo 1999 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1999 fino al limite massimo in valore...

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