DECRETO 7 gennaio 1999 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1 gennaio 1999; Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in miliardi 45.210 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Decreta:

Per il 15 gennaio 1999 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 15 aprile 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 milioni di euro.

La spesa per interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del...

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