DECRETO 23 gennaio 2002 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 gennaio 2002 e' di 3.205 milioni di euro;

Decreta

Per il 31 gennaio 2002 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantuno giorni con scadenza il 31 luglio 2002 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 16 novembre 2000 citato nelle premesse.

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