DECRETO 7 aprile 2005 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 363 giorni

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 2005 Differimento del termine per l'aumento delle misure minime di capitale interamente

versato, richieste per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53, comma

1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabilito dal decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze, prot. n. 17729/DPF/UFF del 13 luglio

2004.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali

Visto il comma 1 dell'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che istituisce presso il Ministero delle finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; Visto il comma 2 del suddetto art. 53, che stabilisce che l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani e dell'UPI - Unione delle province d'Italia; Visto l'art. 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n. 289, che determina l'ammontare delle misure minime di capitale interamente versato necessarie per l'iscrizione nell'albo; Visto l'art. 6, comma 2, del citato decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 2000, per effetto del quale l'ammontare minimo del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo puo' essere aumentato, all'inizio di ogni triennio, con decreto del Ministero delle finanze, su proposta della sunnominata commissione; Visto che nella seduta del 26 maggio 2004 la commissione medesima, dopo aver esaminato la questione nella seduta del 31 marzo 2004, la prima del nuovo triennio, ha proposto di fissare le misure minime del capitale richiesto per l'iscrizione nell'albo rispettivamente in settecentosettantacinquemila euro e duemilionicinquecentottantatremila euro, per ciascuna delle due categorie previste, individuate dalle lettere a) e b) del citato art.

6, comma 1, stabilendo nel 31 marzo 2005 il termine entro il quale i soggetti iscritti nell'albo dovranno adeguare il capitale sociale nelle misure sopra determinate; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze prot.

n. 17729/2004/DPF/UFF del 13 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004, recante...

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