DECRETO 23 ottobre 2002 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del Tesoro

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 che fissa in 35.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 23 ottobre 2002 e' di 56.635 milioni di euro; Decreta

Per il 31 ottobre 2002, e' disposta l'emissione, senza indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni con scadenza il 30 aprile 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002, citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca...

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