DECRETO 21 agosto 2003 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che, sulla base di flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 luglio 2003 e' pari a 41.707 milioni di euro; Decreta

Per il 29 agosto 2003 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione del presso base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni con scadenza il 27 febbraio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 7.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverra' con le modalita' indicate degli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banda d'Italia...

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