L'«emanazione» nel diritto pubblico (e locatizio ...) italiano

AutoreVittorio Angiolini
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Il termine «emanazione», nel diritto pubblico italiano (e, se così vogliamo dire, «locatizio», per quanto stabilito - ed è ciò che ci interessa - dall'art. 2, comma 3, L. n. 431/98), ha un significato sufficientemente univoco. Soprattutto per rapporto agli atti governativi.

Questo termine è, anzitutto, utilizzato dalla Costituzione repubblicana, all'art. 87, per cui il Presidente della Repubblica, oltre a promulgare le leggi, «emana gli atti aventi forza di legge ed i regolamenti»: in tale quadro, e cioè per i decreti legge, i decreti legislativi ed appunto i regolamenti, è dunque la stessa Costituzione ad indicare nell'«emanazione» una fase intermedia tra la deliberazione dell'atto (da parte del Governo) e l'entrata in vigore la quale, già per previsione costituzionale quanto alle leggi ed agli atti ad esse assimilabili per «forza», presuppone altresì, una volta «promulgato» o «emanato» l'atto, una fase ulteriore di «pubblicazione» (art. 73, comma 3).

In una parte della dottrina, ed anche nella prassi, si è ritenuto tra l'altro, in riferimento a decreti leggi e decreti legislativi, che l'«emanazione» presidenziale non sia un passaggio solo formale e che, invece, il presidente, ritardando la pubblicazione e quindi l'entrata in vigore, possa rinviare l'atto già adottato al Governo per un nuovo esame, in analogia a quel che accade per la promulgazione delle leggi del Parlamento.

Lo stesso può valere, o potrebbe valere secondo taluni, anche per i regolamenti adottati dal Governo collegialmente, per i quali, d'altronde, l'art. 17, comma 1, 2 e 4 bis della L. n. 400 del 1988 conferma che essi «sono emanati» (...) «con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri» (cfr. anche l'art. 5, comma 1, lett. c); mentre, come noto, l'art. 10 prel. c.c. del 1942 estende anche ai regolamenti, assimilandoli sotto questo profilo alle leggi «salvo che sia altrimenti disposto», il principio per cui essi «divengono obbligatori», ossia entrano in vigore, solo in seguito alla «loro pubblicazione» (e di norma con vacatio di quindici giorni).

In tutti questi casi, perciò, la fase dell'adozione, corrispondente alla deliberazione dell'atto da parte dell'organo collegiale, la fase dell'«emanazione», affidata ad organo monocratico e per lo più qualificata come fase di controllo, e quella dell'entrata in vigore, legalmente condizionata alla pubblicazione, sono ben distinte tra loro.

Il che vale normalmente anche per...

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