LEGGE 5 ottobre 2010, n. 20 - Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 44 dell'8 ottobre 2010) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Norme in materia di eliminazione delle carcasse di animali 1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 9 marzo 2005, n.

3, e' abrogato.

  1. L'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4. (Soggetto gestore delle operazioni). - 1. La gestione delle operazioni di cui all'art. 1 e' svolta dall'Associazione regionale allevatori della Sicilia (A.R.A.S.), quale soggetto estraneo alla produzione, previa stipula di apposita convenzione con l'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari sentito l'Assessorato regionale della salute'.

  2. L'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5. (Modalita' di gestione). - 1. L'A.R.A.S., nell'espletamento dell'incarico di gestione di cui all'art. 4, provvede, mediante contratti con imprese autorizzate nel settore e riconosciute dall'Assessorato regionale della salute ai sensi della vigente normativa comunitaria, individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, ad assicurare la raccolta, il trasporto, il deposito, la trasformazione, il coincenerimento o l'incenerimento dei sottoprodotti di origine animale, cosi' come definiti dal Regolamento (CE) n. 1774/02 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, pubblicato in G.U.C.E. L 273 del 10 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari. L'A.R.A.S. provvede inoltre a presentare all'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari un rendiconto consuntivo annuale dell'attivita' di raccolta ed eliminazione delle carcasse di animali morti a giustificazione della spesa. I contributi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, sono erogati per il tramite dell'A.R.A.S. L'aiuto erogato e' interamente trasferito dall'A.R.A.S.

    agli allevatori sotto forma di rimborso parziale dei costi effettivamente sostenuti, secondo quanto definito all'art. 2'.

  3. Gli articoli 6 e 7 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, sono abrogati.

    Art. 2

    Norma finanziaria 1. Per le finalita' di cui agli articoli da 1 a 5 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, come modificata dall'art. 1, e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, la spesa complessiva di euro 200 migliaia, cui si provvede:

    1. per l'importo di 60 migliaia di euro con le...

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