DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 novembre 2009, n. 54 - Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/I-II del 19 gennaio 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2621 del 26 ottobre 2009;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita' 1. Il presente regolamento detta norme volte a favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici, privati aperti al pubblico, negli spazi e nei servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, al fine di assicurare la massima autonomia in sicurezza e di facilitare la vita di relazione di persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali, di natura temporanea o permanente.

Art. 2

Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni di interi blocchi funzionali, agli ampliamenti ed ai cambi di destinazione d'uso dei seguenti edifici, strutture e luoghi sia pubblici che privati:

  1. edifici di edilizia residenziale e di edilizia sociale;

  2. edifici e strutture pubbliche e di uso pubblico, nonche' privati aperti al pubblico;

  3. esercizi di ospitalita', edifici e locali destinati ad attivita' produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, ad attivita' commerciali e del settore terziario limitatamente alle parti aperte al pubblico;

  4. strutture sanitarie;

  5. strutture e aree attrezzate destinate ad eventi pubblici, su proprieta' privata o pubblica, limitatamente alla zona interessata dall'evento;

  6. aree e percorsi pedonali nei centri abitati delimitati ai sensi del codice della strada, compresi i parcheggi;

  7. nuovi mezzi di trasporto pubblico di persone: aerei, su gomma, su rotaie e a fune;

  8. strutture e impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone;

  9. spazi interni e arredi di edifici pubblici o privati aperti al pubblico.

    1. Il presente regolamento non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria. Nel caso di interventi limitati devono essere apportati tutti gli accorgimenti che migliorano la fruibilita' dei locali o degli spazi oggetto di intervento e, in ogni caso, va garantito l'agevole accesso ed utilizzo, limitatamente allo specifico intervento progettato.

    2. Negli edifici residenziali, esclusi quelli di edilizia residenziale sociale, il presente regolamento si applica all'intero edificio solo in caso di ristrutturazione totale.

    3. I locali tecnici il cui accesso e' consentito solo a personale specializzato non sono soggetti all'applicazione del presente regolamento.

    4. Il regolamento non si applica alle strutture e ai locali destinati ad uso caserma o similari limitatamente alle parti ove sia espressamente escluso l'utilizzo da parte del pubblico.

    Art. 3

    Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  10. 'edilizia sociale': gli edifici residenziali realizzati dall'IPES e dai comuni;

  11. 'barriera architettonica': qualsiasi ostacolo che limita o impedisce l'uso in sicurezza e in modo autonomo di spazi, edifici, strutture e attrezzature;

  12. 'accessibilita'': la possibilita' di fruire in modo autonomo, agevole e sicuro di spazi, strutture, edifici ed attrezzature, evitando fonti di affaticamento, disagio e rischio;

  13. 'accessibilita' urbana': la fruibilita', agevole e sicura per qualsiasi persona, della viabilita' e mobilita' urbana e degli spazi comuni cittadini;

  14. 'accessibilita' costruttiva': la agevole e sicura fruibilita' per qualsiasi persona degli spazi costruiti, sia pubblici che privati;

  15. 'visitabilita'': la possibilita' di accedere alla zona giorno e ad un servizio igienico dell'unita' immobiliare, compresi i relativi percorsi di collegamento, ove l'accesso principale dell'edificio o, per le strutture di cui agli articoli 12 e 13, anche un accesso equivalente, deve essere accessibile alle persone con ridotte o impedite capacita' motorie o sensoriali;

  16. 'adattabilita'': la possibilita' di modificare lo spazio costruito, rendendolo accessibile, mediante lavori che non modifichino ne' la struttura ne' gli impianti comuni dell'edificio.

    Art. 4

    Cambio di destinazione d'uso 1. Gli interventi, di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, che comportano il cambio di destinazione d'uso di un immobile o parte di esso, pubblico, privato, o privato aperto al pubblico, in assenza di lavori edili e che assuma un utilizzo a carattere collettivo, devono rispettare le prescrizioni previste per la visitabilita'.

    1. In sede di rilascio di concessione edilizia, abitabilita' e agibilita', deve essere verificato il rispetto dei requisiti di cui al comma 1.

      Art. 5

      Raccordi con la normativa antincendio e di sicurezza 1. In ogni edificio accessibile non soggetto a specifica normativa antincendio devono comunque essere previsti gli accorgimenti tecnici atti a consentire il contenimento dei rischi d'incendio nei confronti di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. E' fatta salva la normativa antincendio relativa alle specifiche attivita'.

    2. Per tutti gli edifici pubblici e d'uso pubblico, nei quali sono previste vie di fuga antincendio, ma che non dispongono di sistemi di vie d'uscita accessibili a persone disabili ai fini di una eventuale evacuazione d'emergenza, il progettista determina le soluzioni tecniche o gestionali, in accordo con il committente ed il rispettivo datore di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

      Art. 6

      Simbolo di accessibilita' 1. Gli edifici, gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto, adeguati secondo le prescrizioni del presente regolamento, devono avere affisso, in posizione agevolmente visibile, il contrassegno di accessibilita' secondo il modello di cui all'allegato A.

    3. Il contrassegno di accessibilita' e' rilasciato dalla Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

      Art. 7

      Elaborati tecnici 1. Gli elaborati tecnici devono evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, relative ad accessibilita', visitabilita' ed adattabilita'.

    4. In caso di accessibilita' gli elaborati devono evidenziare unita' ambientali e componenti soggetti a prescrizioni normative ed il rispetto delle stesse. In caso di visitabilita' gli elaborati devono evidenziare le aree accessibili. L'adattabilita' di unita' ambientali e componenti deve essere dimostrata attraverso appositi elaborati contenenti le indicazioni delle parti da sostituire e delle eventuali parti da integrare.

    5. Gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una specifica relazione, contenente la descrizione:

  17. delle soluzioni progettuali e delle eventuali opere previste per l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti;

  18. degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;

  19. dei materiali previsti;

  20. del grado di accessibilita';

  21. delle soluzioni previste per garantire l'adeguamento dell'edificio;

  22. delle indicazioni progettuali di dettaglio, che non possono essere rappresentate graficamente.

    1. Qualora fossero proposte soluzioni alternative a quanto previsto dal presente regolamento, gli elaborati e la relazione devono essere integrati con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.

    2. Ai progetti delle opere deve essere allegata una dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformita' degli elaborati alle disposizioni contenute nel presente regolamento.

    3. In caso di proposta di soluzioni alternative la dichiarazione deve essere accompagnata dagli elaborati e dalla relazione di cui al comma 4.

      Art. 8

      Attestazione di conformita' e deroghe 1. In sede di rilascio di permesso di costruire da parte dell'organo competente deve essere verificato il rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento.

    4. Per interventi di ristrutturazione sono ammesse deroghe in caso di dimostrata impossibilita' tecnica o urbanistica cosi' come di tutela di beni di interesse artistico e storico, connessa ad elementi strutturali ed impiantistici.

    5. Le deroghe di cui al comma 2 sono concesse dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia o della conformita' urbanistica, previo parere della Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali. Per le opere di interesse provinciale detto parere e' rilasciato dal Comitato tecnico provinciale, integrato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale famiglia e politiche sociali o da una persona da questi delegata.

    6. Il personale dirigenziale o responsabile del competente ufficio, nel rilasciare il certificato di agibilita' per le opere o un certificato equivalente, deve accertare che esse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine il proprietario dell'immobile o l'intestatario della concessione edilizia sara' invitato a presentare una dichiarazione della direzione lavori, attestante il rispetto del presente regolamento.

    7. Nei casi indicati al all'art. 16, comma 1, la verifica di rispondenza alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche viene effettuata dagli organi competenti in sede di autorizzazione e accreditamento. Eventuali deroghe sono concesse ai sensi del comma 3.

      Art. 9

      Edifici pubblici 1. Gli edifici pubblici devono essere accessibili a chiunque, nella loro totalita' e in modo autonomo, evitando fonti di affaticamento e disagi. L'accessibilita' deve avvenire per percorrenze comuni.

    8. Ogni livello degli edifici pubblici che presenti almeno un gruppo di servizi igienici, deve prevedere un servizio igienico ai sensi dell'art. 44 ad uso esclusivo di persone disabili, con accesso esterno rispetto al locale destinato agli altri servizi igienici.

      Negli edifici importanti e con notevole afflusso di pubblico va valutata l'opportunita' di realizzare...

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