DECRETO 27 gennaio 1998 Elevazione dell'importo minimo costituente il nuovo limite per la nomina del commissario liquidatore nelle procedure di scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle societa' cooperative e dei loro consorzi

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento

d'ufficio delle societa' cooperative e dei loro consorzi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14

dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Tenuto conto della circolare ministeriale n. 30/81 del 20 marzo

1981 con la quale, tra l'altro, sono state impartite istruzioni in

materia di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con

particolare riferimento all'inutilita' della nomina del commissario

liquidatore in presenza di un attivo modesto che non consenta nemmeno

la copertura delle spese di procedura;

Considerato che la predetta circolare ha fissato in lire 250/300

mila il limite al disotto del quale non si debba far luogo alla

nomina del commissario liquidatore;

Atteso che attualmente il citato limite non appare piu' adeguato;

Riconosciuta la necessita' di dover elevare l'importo di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto si dispone che non si

proceda alla nomina del commissario liquidatore nelle procedure di

scoglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile delle societa'

cooperative e dei loro consorzi quando le attivita' da...

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