Decreto del Ministro dell'interno del 2 aprile 1998 recante: "Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni", emanato in attuazione dell'art. 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Disposizioni esplicative e direttive

Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta - Servizi di prefettura di Aosta e, per conoscenza: Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Di seguito alla circolare MIACSE n. 6/98 del 26 febbraio scorso, si rappresenta che e' di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dell'interno recante "Regolamento concernente i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni", previsto dall'art. 55, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n.

449 (*).

Tale regolamento - oltre a dettare criteri per l'adeguamento del numero degli iscritti in ciascuna sezione elettorale ai nuovi limiti (minimo 500 e massimo 1.200 elettori per sezione) introdotti dal comma 6 del suddetto art. 55 - persegue la riduzione del 30 per cento del numero delle sezioni a livello nazionale, da operarsi in sede di prima revisione semestrale utile, coincidente con quella che dovra' effettuarsi nel secondo semestre del corrente anno.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sull'importanza della normativa in esame e sulla delicatezza della relativa fase attuativa; ed, invero, il necessario, rilevante contenimento della spesa - scopo fondamentale perseguito dal legislatore attraverso la radicale contrazione del numero delle sezioni elettorali - e' obiettivo generale da considerare ineludibile.

La circostanza offre, peraltro, lo spunto per procedere anche ad una sostanziale razionalizzazione ed omogeneizzazione della distribuzione del corpo eletto (*) Il decreto qui citato sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 28 aprile 1998.

rale in sezioni, al fine di dare maggiore aderenza al principio costituzionale del suffragio universale e di rimuovere ogni ostacolo che, limitando di fatto la eguaglianza dei cittadini, impedisce la effettiva partecipazione di tutti alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Appare utile, in tale sede, procedere preferibilmente all'accorpamento di sezioni gia' attualmente ubicate nello stesso edificio; il suddetto decreto, tra l'altro, detta norme particolarmente vincolanti in tal senso.

Si sottolinea, peraltro, che i comuni interessati al turno autunnale di elezioni amministrative dovranno procedere alla relativa revisione straordinaria delle liste tenendo conto esclusivamente delle sezioni elettorali quali risultano alla chiusura della prima revisione semestrale del 1998, predisponendo parallelamente le proposte di contrazione delle sezioni che, come detto in precedenza, rientrano nell'ambito della seconda revisione semestrale del 1998 le cui variazioni produrranno effetti dal 1 gennaio 1999.

Premesso quanto sopra, per la migliore comprensione del suddetto decreto e allo scopo dell'uniforme, puntuale attuazione dei delicati adempimenti ivi prescritti, si reputa opportuno procedere, qui di seguito, ad una disamina dettagliata dell'articolato.

Articolo 1: comma 1: in...

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