DECRETO 23 agosto 2010 - Riconoscimento, al sig. Eisenmann Werner Albert, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di fisioterapista. (10A11154)

IL DIRETTORE GENERALE

delle risorse umane e delle professioni sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali cosi' come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il sig. Eisenmann Werner Albert, cittadino tedesco, chiede il riconoscimento del titolo di «Krankengymnast/Physiotherapeut» conseguito in Germania presso la «Staatlich anerkannte Lehranstalt fur Krankengymnastik» - Istituto di Fisioterapia Pareggiato - di Quakenbruck, in data 10 marzo 1988, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attivita' professionale di «Fisioterapista»;

Acquisito il parere della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 15 luglio 2010;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Rilevata la corrispondenza dell'attivita' che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dal «Fisioterapista»;

Accertata la completezza e la regolarita' della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT