Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

55 del 7 marzo 1997) con la quale e' stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale; Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale n.

160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n.

303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n.

154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n.

12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (Gazzetta Ufficiale n.

152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (Gazzetta Ufficiale n.

28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (Gazzetta Ufficiale n.

166 del 9 luglio 2001) di proroga della sopraccitata ordinanza del 5 marzo 1997; Viste le proprie ordinanze del 21 dicembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002), del 18 giugno 2002 (Gazzetta Ufficiale n.

162 del 12 luglio 2002), del 4 dicembre 2002 (Gazzetta Ufficiale n.

304 del 30 dicembre 2002), del 30 maggio 2003 (Gazzetta Ufficiale n.

158 del 10 luglio 2003) di proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana; Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta ad Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione degli esseri umani», con particolare riferimento al relativo art. 3; Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto Protocollo addizionale e' vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto; Visto il disegno di legge n. 1514, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», approvato dalla Camera dei deputati il 18 giugno 2002 e attualmente all'esame del Senato...

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