Comunicato relativo alla deliberazione 18 maggio 2000 del Ministero dei trasporti e della navigazione, recante: "Normativa contabile del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. (Deliberazione n. 6/2000.". (Deliberazione pubblicata nel supplemento ordinario n. 181 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 259 del 6 novembre 2000) -
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Rilevato che recenti eventi giudiziari relativi alla scarcerazione per decorrenza dei
termini di custodia cautelare di numerosi imputati per delitti gravissimi hanno
evidenziato l'insufficienza dell'attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti
legate alla celebrazione di dibattimenti particolarmente complessi;
Rilevato che la disciplina introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, ha
suscitato dubbi interpretativi con riferimento all'ipotesi di celebrazione del giudizio
abbreviato per reati puniti con la pena dell'ergastolo, tali da rendere necessaria la
presentazione di disegni di legge recanti norme interpretative al riguardo, il cui iter
parlamentare peraltro non si e' ancora concluso;
Rilevato che, anche alla luce di nuove emergenze processuali, si manifesta inidonea la
disciplina dei termini di durata delle indagini preliminari per i delitti di strage
commessi anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale;
Rilevato che le statistiche in materia hanno dimostrato l'urgenza di procedere alla
modifica dell'arti-colo 656 del codice di procedura penale, cosi' come sostituito dalla
legge 27 maggio 1998, n. 165, che ha ritardato l'esecuzione di un gran numero di pene
detentive e che costituisce oggetto di alcuni disegni di legge il cui iter parlamentare
non si e' ancora esaurito;
Ritenuto che e' imminente la scadenza del termine di efficacia della disciplina delle
videoconferenze e della normativa prevista dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento
penitenziario, che a norma dell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, cosi' come
modificato dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1999, n. 446, e' stabilita al 31
dicembre 2000;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere alla modifica di
alcune disposizioni di ordinamento giudiziario indispensabili per garantire il
funzionamento della magistratura onoraria e della disciplina delle applicazioni dei
magistrati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23
novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione
pubblica;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Nuove disposizioni sulla separazione dei processi e in materia di custodia
cautelare
Art. 1.
1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole:
"sull'accordo delle parti," sono soppresse.
2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "La separazione e' disposta quando vi sono ragioni di urgenza che
impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri.".
3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 2-bis (Separazione dei processi). - 1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di
custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione,
l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in liberta' per scadenza dei termini.".
4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico
ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei
procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis.".
5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli
di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando
ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia
cautelare.".
Art. 2.
1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
1-bis Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte
residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo.
2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 e' sostituito dal
seguente:
"6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il doppio dei
termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonche'
degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della
custodia non puo' in ogni caso superare i termini aumentati della meta' previsti
dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del massimo della pena
temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.".
3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: "Nel
corso delle indagini preliminari," sono sostituite dalle seguenti: "In ogni
stato e grado del procedimento".
4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il
seguente:
"3. Qualora la proroga sia disposta dai giudice di primo grado, la sua durata non
puo' essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere b) e b-bis) del comma
1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera c) ed alla lettera d) si
riducono rispettivamente della meta' del termine della durata della proroga.
Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non puo'
essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera d),
ovvero ad un quarto nel caso in cui sia gia' stato emesso analogo provvedimento nel corso
del giudizio di primo grado.".
5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
"1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice
dispone le altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, salvo che siano venute
meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare.".
6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
"1-bis. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma
2, lettera a), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e
283 anche cumulativamente.".
7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo
le parole: ", trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta
a norma del comma 1" sono inserite le seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal
comma 2 lettera b)" e le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle
seguenti: "stia per darsi".
Art. 3.
1. Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole:
"nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e nell'articolo
407, comma 2, lettera a), n. 7-bis".
2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, e' aggiunto il seguente:
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