DECRETO 23 marzo 1998 - Misure del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1 aprile 1998
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in
materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al
quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997, recante la
"classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
Visto da ultimo il proprio decreto del 23 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 e, in
particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e
all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il
trimestre 1 ottobre 1997-31 dicembre 1997 alla rilevazione dei tassi
effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari
finanziari;
Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso
effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del
decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali
segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con
riferimento al periodo 1 ottobre 1997-31 dicembre 1997 e tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel
periodo successivo al trimestre di riferimento;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
-
I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al trimestre 1 ottobre 1997-31 dicembre 1997, sono indicati nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
-
I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo
scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.
Art. 2.
-
Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998.
-
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al 30 giugno 1998, ai fini della determinazione degli
interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del
presente decreto devono essere aumentati della meta'.
Art. 3.
-
Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere
in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente
visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).
-
Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il
rispetto del limite di cui...
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