DECRETO 23 marzo 1998 - Misure del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura in vigore dal 1 aprile 1998

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in

materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al

quale "il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio

italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale

medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi

titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno

degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari

finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei

cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre

precedente per operazioni della stessa natura";

Visto il proprio decreto del 24 settembre 1997, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997, recante la

"classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee,

ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati

dagli intermediari finanziari";

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 dicembre 1997, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 e, in

particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e

all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il

trimestre 1 ottobre 1997-31 dicembre 1997 alla rilevazione dei tassi

effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari

finanziari;

Avute presenti le "istruzioni per la rilevazione del tasso

effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate

dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari

finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del

decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei

confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale

di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali

segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con

riferimento al periodo 1 ottobre 1997-31 dicembre 1997 e tenuto conto

della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel

periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

  1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati

    dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi

    dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente

    al trimestre 1 ottobre 1997-31 dicembre 1997, sono indicati nella

    tabella riportata in allegato (allegato A).

  2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo

    scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della

    commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento

    e' riportata separatamente in nota alla tabella.

    Art. 2.

  3. Il presente decreto entra in vigore il 1 aprile 1998.

  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

    e fino al 30 giugno 1998, ai fini della determinazione degli

    interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo

    1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del

    presente decreto devono essere aumentati della meta'.

    Art. 3.

  5. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere

    in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente

    visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

  6. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il

    rispetto del limite di cui...

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