Gli effetti pratici della decisione sulla sanatoria dei contratti assistiti

AutoreMarilisa D'Amico
Pagine55-56

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@1. Introduzione.

Con la decisione n. 340 del 1998 (pubblicata in questa Rivista 1998, 497), la Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 2, comma 2, della legge 4 novembre 1996, n. 566, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

Pur rimanendo in vigore la disciplina denunciata, la motivazione della Corte costituzionale risulta davvero problematica e meritevole di essere approfondita.

@2. Le «tappe» della vicenda.

Ripercorriamo con ordine il complesso iter della vicenda.

Con sentenza n. 309 del 1996, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito in legge 8 luglio 1992, n. 359) nella parte in cui prevedeva come obbligatoria l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per la stipula di contratti in deroga alla legge n. 392 del 1978.

La decisione era stata guardata con preoccupazione per i suoi possibili effetti pratici.

In particolare, ci si era posti il problema se la pronuncia di parziale incostituzionalità della Corte potesse comportare l'effetto di porre nel nulla i contratti precedentemente conclusi con l'assistenza delle associazioni.

Tuttavia, ragionando sul dispositivo della decisione, da parte nostra si era ritenuta inaccettabile tale interpretazione, tenendo conto che la sentenza n. 309 del 1996 non dichiarava incostituzionale l'assistenza in sè, ma solo la sua obbligatorietà. Di conseguenza, l'unico effetto della decisione era semmai opposto a quello paventato: e cioè di sanare l'invalidità di contratti precedentemente conclusi senza l'assistenza delle associazioni di categoria 1.

La decisione della Corte non diceva nulla su un altro problema: e cioè se il venire meno dell'obbligatorietà dell'assistenza avrebbe potuto comportare la nullità di tutti i contratti conclusi con l'assistenza delle associazioni e, sulla base di un'interpretazione sostenuta in dottrina, deroganti alla disciplina di cui all'art. 11, legge 359/92, che si riferiva a contratti ad uso abitativo, di natura quadriennale rinnovabile per un altro quadriennio.

Se fosse invalsa questa interpretazione degli effetti della decisione, quest'ultima avrebbe avuto effetti sconvolgenti, dal momento che erano moltissimi i casi in cui le associazioni avevano dato l'avallo a contratti ad uso diverso da quello abitativo ed inferiori alla durata quadriennale.

@3. Il significato dell'art. 2 legge...

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