Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la c...
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MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la
direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti
alimentari. Aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209,
concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione
e per la conservazione delle sostanze alimentari.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n.
95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004; Visto in particolare il decreto 30 aprile 1998, n. 250, recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE; Vista la direttiva 2003/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2003 che modifica la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari; Sentito il Consiglio Superiore di Sanita' che si e' espresso nella seduta del 13 ottobre 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 4 aprile 2005; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata in data 4 maggio 2005;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
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Il decreto 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 6 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004, e' modificato come segue
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all'articolo 12, comma 2, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera
´c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"ª; b) all'articolo 12, comma 3, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente lettera
´c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina"ª; c) l'allegato VIII concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego e' modificato come segue
1) la dizione ´preparati dietetici...
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