LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2013, n. 2 - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di sistema regionale dei servizi educativi per la prima infanzia e di tirocini.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 30 gennaio 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

Art. 1 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 32/2002 1. L'art. 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Finalita' degli interventi educativi per la prima infanzia). - 1. La Regione individua nei servizi educativi per la prima infanzia i contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunita' educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico e integrale delle potenzialita' e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita. 2. Le finalita' individuate al comma 1, vengono realizzate mediante: a) interventi volti al rispetto della liberta' e della dignita' personale delle bambine e dei bambini, valorizzandone le differenze di religione, etnia, genere, cultura familiare e capacita' individuali, nell'ottica dell'integrazione e della garanzia di un'effettiva uguaglianza di opportunita';

  1. una efficace collaborazione con i servizi sociali, sanitari e con altri soggetti che si interessano della realta' infantile, per la tutela della...

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