DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 88 - Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell`infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 4 gennaio 2010) La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Emana il seguente regolamento:

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 32;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 5 novembre 2009;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2009, n. 1031;

Visto il parere della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 16 dicembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2009, n. 1288;

Considerato quanto segue:

  1. e' necessario dare attuazione all'art. 4 della 1.r. 32/2002 esplicitando e disciplinando la tipologia del nido aziendale quale servizio educativo localizzato nel luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, promosso da uno o piu' enti o aziende pubbliche o private per accogliere, anche in via non esclusiva, i figli dei lavoratori dipendenti. Per questa tipologia di servizio educativo per l'infanzia e' necessario individuare le caratteristiche strutturali e qualitative;

  2. dall'esperienza maturata dall'applicazione della normativa in materia e' inoltre emersa la necessita' di introdurre norme di semplificazione relativamente all'autorizzazione e all'accreditamento, per i quali sono individuati i termini, trenta giorni o sessanta a seconda della complessita' delle operazioni di verifica da effettuare da parte del soggetto competente, per la conclusione dei relativi procedimenti al fine di attuare i principi di parita' di trattamento e trasparenza, previsti dalla normativa vigente, su tutto il territorio regionale;

  3. occorre accentuare e rafforzare le disposizioni in materia di sicurezza dei bambini e di qualita' e flessibilita' dei servizi, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e alla progettazione pedagogica che devono tener conto delle esigenze legate allo sviluppo e al benessere dei bambini;

  4. e' opportuno individuare i servizi che non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi, i cosiddetti baby parking, che assicurano un servizio di custodia e si trovano allocati per lo piu' presso i centri commerciali e comunque sono attrezzati per consentire l'accoglienza e la permanenza temporanea dei bambini.

    Per tali servizi e' rimandata ai comuni la disciplina che deve assicurare la tutela della sicurezza, l'igiene e la salute dei bambini;

  5. nell'ottica di sviluppare un sistema integrato di servizi, si provvede a rafforzare per i comuni le funzioni di gestione, di regolazione del sistema di rete, mediante il sistema di autorizzazione e di accreditamento, ed il monitoraggio della qualita' e del sistema informativo;

  6. con riferimento al sistema di educazione non formale dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e degli adulti si introducono norme piu' stringenti per i comuni in ordine alla trasmissione al sistema informativo regionale delle informazioni che vengono utilizzate dalla Regione ai fini della valutazione e programmazione degli interventi.

    Si approva il presente regolamento:

    Art. 1

    Sostituzione dell'articolo 8 del d.p.g.r. 47/R/2003

  7. L'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003 n. 47/R/2003 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e' sostituito dal seguente:

    'Art. 8 (Classificazione dei servizi). - 1. I servizi educativi per la prima infanzia, di cui all'art. 4 della 1. r. 32/2002, sono classificati in:

    1. nido di infanzia;

    2. servizi integrativi, articolati nel modo seguente:

      1) centro dei bambini e dei genitori;

      2) centro gioco educativo;

      3) nido domiciliare;

    3. nido aziendale.

  8. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di cui al comma 1, i servizi di custodia, comunque denominati, ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture che hanno finalita' di tipo commerciale ed attrezzati per consentire ai bambini attivita' di gioco con carattere di temporaneita' e occasionalita'.

  9. La disciplina relativa ai servizi di cui al comma 2 e' stabilita dal comune territorialmente competente e deve assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute dei bambini.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'articolo 9 del d.p.g.r. 47/R/ 2003

  10. L'art. 9 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 9 (Caratteristiche e destinazioni degli edifici) - 1. I servizi educativi per la prima infanzia sono collocati in edifici a cio' destinati e nei quali la parte interna della struttura e' separata da quella esterna.

  11. Nel caso in cui l'edificio non sia esclusivamente destinato a servizio educativo per la prima infanzia, al servizio educativo stesso e' assicurata autonomia funzionale con una distinta via di accesso.

  12. I comuni individuano, in relazione alle caratteristiche dell'edificio, i casi in cui talune funzioni di quest'ultimo possono essere condivise dal servizio educativo per la prima infanzia e dagli altri servizi che utilizzano il medesimo edificio.

  13. I soggetti titolari e gestori dei servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sanita' pubblica. Assicurano inoltre che gli spazi interni ed esterni, le strutture, e gli impianti siano conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche in modo da tutelare e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini e del personale addetto.

  14. Gli arredi e i giochi devono essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza, e rispondenti per numero e caratteristiche all'eta' dei bambini e alle esigenze connesse con lo svolgimento delle specifiche attivita' previste dal piano educativo.

  15. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilita' carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini.

  16. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai nidi domiciliari e ai nidi aziendali.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'articolo 10 del d.p.g.r. 47/R/2003

  17. L'art. 10 del d.p.g.r. 47/R/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 10 (Caratteristiche generali di qualita' dei servizi). - 1.

    Il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia e' assicurato dagli educatori e dagli operatori ausiliari operanti presso ciascun servizio.

  18. I servizi educativi per la prima infanzia sono realizzati e gestiti sulla base di un progetto educativo. I soggetti gestori promuovono incontri periodici con gli educatori per aggiornare e verificare il progetto educativo.

  19. E' assicurata la partecipazione delle famiglie alle scelte educative, da realizzarsi mediante la previsione di incontri periodici per la presentazione del progetto educativo e della programmazione educativa alle famiglie utenti, nonche' mediante la periodica verifica e valutazione delle attivita' e della qualita' del servizio.

  20. I comuni, singolarmente o in forma associata, assicurano il coordinamento pedagogico della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia...

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