CIRCOLARE 22 marzo 2005, n. 5 - Fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti, di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A, n. 86, della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Criteri e modalita' di attribuzione dei contributi

L'art. 1, comma 1, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, recante ´Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacoloª ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per l'intervento indicato nella tabella A, n. 86, il Fondo di Euro 1.500.000,00 annui (d'ora in avanti ´Fondoª), per il triennio 2003-2005, finalizzato alla concessione di contributi in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti.

Detti contributi sono volti all'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attivita' di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti e per lo sviluppo di pubblicazioni a stampa integrate con altre tecnologie idonee per non vedenti e ipovedenti (d'ora in avanti ´contributiª).

  1. Destinatari dei contributi.

    1.1. I contributi di cui sopra sono concessi alle case editrici o a loro consorzi, sulla base di progetti recanti l'articolazione della spesa prevista per tipologie di investimenti indicati al punto 2.

    1.2. Le case editrici possono, altresi', presentare i progetti indicati al punto 1.1 in forma congiunta. A tal fine conferiscono, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse. La casa editrice mandataria presenta il progetto in nome e per conto proprio e dellemandanti, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con le altre case editrici e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del contributo, copia dell'atto di conferimento del mandato. La casa editrice mandataria rappresenta le case editrici mandanti in tutti i rapporti necessari per l'ottenimento del contributo, fino all'estinzione di ogni rapporto.

    La presentazione del progetto in forma congiunta determina la responsabilita' solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutte le case editrici coinvolte nella realizzazione del progetto.

  2. Investimenti ammissibili.

    Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti, riconducibili alle finalita' indicate dalla legge

    1. investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali a stampa indirizzate agli ipovedenti e ai non vedenti; b) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali basate su audio-libri, veicolati attraverso diversi formati (musicassette, CD, file Internet ecc.); c) investimenti per lo studio e la realizzazione di sistemi di accesso per non vedenti e ipovedenti a file trattabili da tecnologie basate su sintetizzatori vocali che allo stesso tempo comprendano una adeguata protezione contro usi impropri; d) investimenti per l'adeguamento dei siti Internet a contenuto editoriale e dei prodotti editoriali off line agli standard nazionali e internazionali di accessibilita' per ipovedenti e non vedenti; e) investimenti in beni materiali e immateriali per la progettazione e il lancio di iniziative editoriali basate su prodotti integrati, a stampa ed elettronici, con particolare attenzione ai prodotti educativi e didattici anche al fine di favorire l'effettiva esecuzione dell'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; f) sviluppo di servizi tecnologici e di programmi di formazione realizzati da case editrici anche tramite loro consorzi o associazioni, volti a facilitare la produzione editoriale per ipovedenti e non vedenti.

  3. Presentazione delle domande.

    Le domande per la concessione dei contributi, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante delle imprese editoriali indicate ai punti 1.1 e 1.2 dovranno essere formulate secondo il modello di cui all'allegato A, corredate della documentazione di cui all'allegato B e inoltrate al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Dipartimento per i beni archivistici e librari - Direzione generale per i beni librari e gli...

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