LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 2010, n. 1 - Norme in materia di edilizia abitativa agevolata, lavoro, assistenza e beneficenza, igiene e sanita' nonche' trasporti.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige n. 4 del 26 gennaio 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante 'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata' 1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' aggiunta la seguente lettera:

'f) il finanziamento alla proprieta' abitativa sul modello del risparmio edilizio tramite misure di sostegno aggiuntive. I relativi criteri sono stabiliti dalla Giunta provinciale.'.

  1. Dopo l'art. 22-bis della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente articolo:

    'Art. 22-ter (Acceleramento dei programmi di costruzione). - 1.

    Al fine di accelerare nei comuni con piu' di 10.000 abitanti la realizzazione dei programmi di costruzione dell'IPES di cui agli articoli 22 e 90, l'IPES applica, previa autorizzazione della Giunta provinciale, la seguente procedura in deroga alle disposizioni di cui all'art. 19 e seguenti della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13:

    1. l'IPES indice una gara per l'acquisto di aree edificate o non edificate, idonee alla realizzazione di abitazioni. Nella misura massima del 30 per cento dei programmi di cui agli articoli 22 e 90 possono essere oggetto della gara nei primi cinque anni dell'entrata in vigore della presente legge abitazioni anche gia' realizzate.

      L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalita';

    2. l'aggiudicazione e' effettuata a favore dell'offerente che, in base all'ubicazione, alla dimensione, al tipo di costruzione e al prezzo, presenta la migliore offerta e garantisce inoltre la consegna delle abitazioni all'IPES entro 24 mesi dall'aggiudicazione;

    3. qualora la realizzazione delle abitazioni programmate sia prevista su un'area sulla quale, in base alle indicazioni del vigente piano urbanistico comunale, non e' ammessa la realizzazione di abitazioni o comunque non e' ammessa nella misura prevista, l'offerente partecipante alla gara di cui al comma 1, lettera a), all'atto della presentazione dell'offerta deve allegare il parere vincolante sull'idoneita' urbanistica dell'area. La commissione urbanistica provinciale rilascia detto parere entro 60 giorni su richiesta dell'offerente di concerto con il comune territorialmente competente. Qualora il parere non dovesse essere reso entro il predetto termine, esso si intende positivo. In caso di parere positivo del comune, la Giunta provinciale delibera la variante al piano urbanistico.

  2. Le abitazioni devono corrispondere allo standard casa clima B ai sensi delle direttive di applicazione dell'art. 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

  3. Il prezzo delle abitazioni deve corrispondere ai criteri fissati dalla Giunta provinciale e non puo' comunque superare del 25 per cento il valore convenzionale di cui all'art. 7. Sulla conformita' del prezzo si esprime l'Ufficio estimo della Provincia.

    Qualora le abitazioni corrispondano, ai sensi delle direttive di applicazione dell'art. 127, comma 5, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, allo standard casa clima A, il prezzo di acquisto e' aumentato del 5 per cento del valore convenzionale. Il prezzo delle aree corrisponde all'indennita' di esproprio per le zone di espansione per l'edilizia residenziale di cui all'art. 7-quinquies, comma 3, della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10.

  4. Qualora un comune intenda realizzare le abitazioni previste nel programma di costruzione di cui all'art. 90, e' autorizzato ad applicare la disposizione per accelerare la realizzazione dei programmi di costruzione di cui al presente articolo.

  5. La Giunta provinciale concede all'IPES l'autorizzazione di cui al comma 1 solamente qualora non venga stipulata la convenzione per l'individuazione accelerata di zone residenziali di cui all'art.

    87-bis. Previo assenso del comune territorialmente competente la procedura di cui al comma 1 puo' essere avviata anche indipendentemente dai passi procedurali di cui all'art. 87bis, commi 1 e 2.

  6. Previa autorizzazione da parte della Giunta provinciale, la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 puo' essere attuata anche dalle societa' o dagli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera I), qualora siano incaricati dalla Giunta provinciale della realizzazione dei programmi di costruzione.'.

  7. L'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:

    'Art. 29 (Acquisto di abitazioni agevolate minacciate da vendita forzata). - 1. Qualora un'abitazione costruita, acquistata o recuperata con le agevolazioni edilizie di cui alla presente legge sia minacciata da vendita forzata, il proprietario puo' essere autorizzato, al fine di evitare la vendita forzata, a cedere l'abitazione all'IPES. L'autorizzazione da parte del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa puo' essere concessa in considerazione della causa dell'indebitamento e delle condizioni economiche, sociali e familiari del richiedente.

  8. Il prezzo di acquisto che l'IPES puo' pagare corrisponde al valore convenzionale dell'abitazione, determinato ai sensi dell'art.

  9. Qualora l'abitazione venga assegnata al venditore in locazione ai sensi del comma 3, il prezzo di acquisto e' diminuito del 20 per cento. Il venditore deve consentire che il prezzo di acquisto venga utilizzato prioritariamente per il pagamento dei debiti.

  10. L'IPES assegna in locazione l'abitazione acquistata o altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia al precedente proprietario in possesso dei requisiti generali per essere ammesso all'assegnazione di abitazioni e che raggiunga almeno 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione. Il precedente proprietario diventa a tutti gli effetti assegnatario di un'abitazione dell'IPES.

  11. Qualora un'abitazione acquistata dall'IPES ai sensi del presente articolo venga inserita in un piano di vendita ai sensi dell'art. 124, il precedente proprietario per un periodo di 20 anni non e' autorizzato all'acquisto e si applica quanto disposto dall'art. 124, comma 3.'.

  12. La lettera c) del comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' cosi' sostituita:

    'c) siano in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'art. 45, e dispongano di un reddito complessivo familiare non superiore a quello della seconda fascia di reddito di cui all'art. 58, comma 1, lettera

    b).'.

  13. Dopo il comma 1 dell'art. 37 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' inserito il seguente comma:

    '1-bis. Per i richiedenti che si trovano in un particolare stato di necessita', compresi quelli che abbiano perso il posto di lavoro a causa di licenziamento per cause loro non imputabili, che siano in mobilita' o in cassa integrazione, la capacita' economica e' valutata, in deroga a quanto disposto dall'art. 58, comma 4, con riferimento alla situazione di reddito al momento della presentazione della domanda.'.

  14. Dopo il comma 1 dell'art. 44 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente comma:

    '2. Per figli si intendono anche i minori in affidamento giudiziale.'.

  15. Dopo il comma 8 dell'art. 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 9 e 10:

    '9. La causa di esclusione di cui al comma 1, lettera c), non trova applicazione se il richiedente, gia' beneficiario di un'agevolazione edilizia, rinuncia a tale agevolazione con effetto dalla data dell'ammissione all'agevolazione e restituisce tutti gli importi ottenuti, compresi gli interessi legali de-correnti dalla data dell'erogazione.

  16. Agli effetti del comma 1, lettera b), sono considerate anche le abitazioni di proprieta' di societa' di persone o di societa' a responsabilita' limitata delle quali faccia parte il richiedente o il coniuge.'.

  17. I commi 1 e 2 dell'art. 46 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono cosi' sostituiti:

    '1. Per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario, i richiedenti devono altresi' avere compiuto 23 anni, qualora si tratti di richiedenti celibi o nubili senza familiari a carico. Tale requisito non si applica a richiedenti portatori di handicap.

  18. Sono esclusi dalle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione e l'acquisto di abitazioni i richiedenti i cui genitori, suoceri o figli siano proprietari, in localita' facilmente raggiungibile dal posto di lavoro o di residenza del richiedente, di una superficie abitabile il cui valore convenzionale sia superiore all'importo risultante dal valore convenzionale di un alloggio popolare di 100 metri quadrati, moltiplicati per il numero dei figli aumentato di un'unita'. Dal valore convenzionale delle abitazioni vengono detratti i mutui ipotecari assunti per la costruzione o l'acquisto di tali abitazioni. Ai fini del calcolo si considerano anche le abitazioni alienate nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda. Agli effetti del presente comma sono...

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