DECRETO 16 settembre 1998 - Rideterminazione dell'importo della terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di durata ottennale, con godimento 1 gennaio 1995, emessi con decreto ministeriale del 25 giugno 1998 per rimborso di crediti d'imposta

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, recante, fra l'altro, disposizioni concernenti l'estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 1-bis, con cui si stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi da capitale, attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 472259 del 25 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 dell'8 luglio 1998 con il quale e' stata disposta, per le finalita' di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, l'emissione di una terza tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 gennaio 1995, di durata ottennale, per l'importo di nominali L. 1.767.840.000.000, indicando, nell'elenco allegato al decreto stesso, i nominativi dei soggetti creditori d'imposta, gli importi rispettivamente attribuiti nonche' le relative aziende di credito mandatarie; Vista la lettera in data 2 settembre 1998 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che, a seguito di ulteriori indagini espletate, e' risultato che per la societa' Pirelli S.p.a, inserita nel citato elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso di crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di Stato per L.

2.320.000.000, tale rimborso non ha piu' ragione d'essere, in quanto gia' in precedenza effettuato; Ritenuto, pertanto, di dover rettificare l'importo della terza tranche dei succitati certificati di credito del Tesoro, nonche' di dover sostituire il certificato globale provvisorio al portatore rappresentativo della tranche medesima; Ritenuta, altresi', la necessita' di rettificare l'elenco allegato al gia' citato decreto ministeriale del 25 giugno 1998 nella parte relativa al suddetto contribuente titolare di crediti d'imposta;

Decreta: Art. 1.

A parziale modifica di quanto disposto con il decreto...

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