DECRETO 17 aprile 2003 - Emissione di buoni ordinari del Tesoro a duecentotrentatre giorni, seconda tranche

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro - Direzione II Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 14 aprile 2002 e' pari a 45.934 milioni di euro; Decreta

Per il giorno 30 aprile 2003 e' disposta l'emissione di una seconda tranche, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro, di cui al proprio decreto ministeriale del 21 marzo 2003, n.

28541, con godimento 31 marzo 2003, durata residua duecentotrentatre giorni e scadenza il 19 dicembre 2003, fino al limite massimo in valore nominale di 2.000 milioni di euro.

La spesa...

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