In materia di equo indennizzo dovuto ai singoli condomini per ritardo nella definizione di procedimenti iniziati dal condominio rappresentato dall'amministratore

AutoreClaudia Valentini
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In ordine al Decreto della Corte di appello di Firenze sopra riportato, che ha deciso sull'ipotesi in esame, è dato rilevare che mentre risulta incensurabile in ordine alla sostanza, altrettanto non può dirsi per la forma.

Invero la Corte si è limitata ad affermare soltanto che ´la domanda appare sufficientemente specificata nel petitum e nella causa petendiª.

Trattandosi di argomento che risulta specificamente esaminato per la prima volta (non risultano, infatti, edìti provvedimenti nella specifica materia) sarebbe stato opportuno e interessante per i lettori, conoscere i motivi e le norme di legge in base alle quali il provvedimento è stato emesso.

Occorre, quindi, far preliminarmente riferimento ai motivi esposti a sostegno del ricorso: più specificamente utile esaminare la tesi esposta dal ricorrente secondo cui l'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è applicabile alla fattispecie in esame, soffermandosi, specificamente, sulla legittimità della liquidazione della somma liquidata dalla Corte.

In ordine alla legittimazione del singolo condomino ad ottenere autonomamente il risarcimento del danno non patrimoniale (con esclusione del litisconsorzio necessario con gli altri condomini) il ricorrente così ha motivato il ricorso.

Le disposizioni di cui all'art. 6 della Convenzione ratificata dallo Stato italiano con la legge n. 848 del 1955 e art. 2 della legge ´4 marzo 2001 n. 89, che disciplinano la materia, usano, rispettivamente, i termini "ciascuno" e "chi", per cui si deve ritenere che non sussista alcuna limitazione soggettiva, in ordine ai titolari del diritto al risarcimento di che trattasiª.

Risultano, così, legittimate, oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche e le società in genere, queste ultime con specifiche limitazioni.

Il Condominio, per principio affermato in dottrina e giurisprudenza, non rientra in nessuna delle due categorie di cui sopra, essendo stato esplicitamente qualificato come ´ente di gestioneª.

Nella fattispecie in esame, poiché il giudizio, al quale si fa riferimento, risulta iniziato dall'amministratore pro-tempore del condominio interessato, occorre accertare la natura di tale rappresentanza e gli eventuali effetti.

Le norme a cui fare riferimento sono gli articoli 1130 e 1131 del codice civile che, rispettivamente disciplinano, il primo, le attribuzioni dell'amministratore, e il secondo, in forma specifica, la rappresentanza del condominio da parte dell'amministratore, disponendo...

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