Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale sulle attivita' produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche
Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Agli uffici dell'mposta sul valore
aggiunto
Ai centri di servizio delle imposte
dirette ed indirette
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
Alla Direzione generale degli
affari generali e del personale
Al segretariato generale
Alle regioni
Alle province
Ai comuni
Ai Ministeri
Alle ragionerie centrali dei
Ministeri
Alla Ragioneria generale dello
Stato
Alle ragionerie provinciali dello
Stato
Alle direzioni provinciali del
Tesoro
Alla Corte dei conti
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Al Senato della Repubblica
Alla Camera dei deputati
Al servizio centrale degli
ispettori tributari
Al Comando generale della Guardia
di finanza
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
1. Premessa.
Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, introduce
modifiche strutturali del sistema tributario vigente, realizzando un
significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni e
agli enti locali, funzionale alla trasformazione in senso federale
dello Stato.
Il predetto decreto legislativo ha inoltre disposto l'abolizione
dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle
imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione
della partita IVA nonche' dei contributi per il Servizio sanitario
nazionale e di altri contributi.
Presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
l'esercizio abituale nel territorio delle regioni di una attivita'
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. La ripartizione della base imponibile, nei
casi in cui il contribuente operi in piu' regioni, deve essere
effettuata in relazione alla distribuzione tra le diverse regioni
dell'ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.
2. Ambito soggettivo.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
n. 446 del 1997, sono sggetti passivi dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di
cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ivi compresi quelli indicati nel
successivo art. 88.
In particolare, si tratta:
degli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', residenti
nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali (art. 87, comma 1,
lettera c), del TUIR);
degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli
ad ordiramento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica,
dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli
enti gestori di demani collettivi, delle comunita' montane, delle
province e delle regioni (art. 88, comma 1, del TUIR). Relativamente
ai consorzi tra enti locali si osserva che rientrano tra i soggetti
di cui all'art. 88, comma 1, del TUIR esclusivamente i consorzi
costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi
rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione),
mentre ne sono esclusi quelli aventi rilevanza economica e
imprenditoriale (c.d. consorziazienda speciale).
Rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, anche
le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della
Repubblica, della Corte costituzionale e della Presidenza della
Repubblica nonche' gli organi legislativi delle regioni a statuto
speciale. Si precisa che tra i soggetti pubblici cui si applica
l'IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato
art. 88, comma 1, del TUIR quali, ad esempio, le amministrazioni
pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Si intendono per tali tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi ed
associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Le amministrazioni pubbliche sopra evidenziate entrano nell'ambito
soggettivo di applicazione dell'IRAP in quanto inquadrabili tra gli
enti pubblici non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera
c), del citato TUIR.
Inoltre, sono da ricomprendere nell'ambito del medesimo art. 87,
comma 1, lettera c), anche i soggetti che svolgono le attivita'
indicate all'art. 88, comma 2, del TUIR.
Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta di cui trattasi
gli Stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel
territorio delle regioni in regime di extraterritorialita', in quanto
l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997
pone come condizione per l'applicazione del tributo l'esercizio di
attivita' produttive nel "territorio delle regioni".
Occorre evidenziare, altresi', che, per la particolarita' del
tributo alcuni soggetti passivi pubblici sono anche beneficiari di
quote di gettito del tributo stesso. In particolare, le regioni sono
al tempo stesso soggetti attivi e passivi del nuovo tributo.
3. Determinazione della base imponibile.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del
1997, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, la base
imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'
determinata in modo analogo a quella prevista per gli enti privati
non commerciali di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del citato
provvedimento.
La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art.
10, commi 1 e 2, si applica anche ai soggetti indicati nel precedente
paragrafo, pur se non espressamente menzionati nello stesso art. 10,
comma 3.
3.1. Sistema di determinazione c.d. "retributivo".
Per i soggetti passivi dell'IRAP indicati nel precedente paragrafo
2 la base imponibile dell'imposta e' costituita dall'ammontare delle
somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. In
particolare, per tali soggetti pubblici la base imponibile dell'IRAP
e' determinata, per effetto del rinvio al comma 1 dell'art. 10 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, contenuto nel comma 3 dello
stesso art. 10, in un importo pari all'ammontare:
delle retribuzioni al personale dipendente;
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'art. 47 del TUIR;
dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa, di cui
all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR;
dei compensi per attivita' di lavoro autonomo non esercitate
abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR.
3.2. Retribuzioni del personale dipendente.
Tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione della
base imponibile, l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446
del 1997, come precedentemente rilevato, assume le retribuzioni al
personale dipendente.
A tale proposito, occorre rilevare che, in attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 3, commi 19 e 134, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recanti delega al Governo ad emanare uno o
piu' decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e
semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i
redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei
datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti
riguardanti la dichiarazione dei redditi, e' stato emanato il decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riguardante "Armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro" con il quale,
peraltro, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina
dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.
Pertanto, per la qualificazione dei...
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