Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Imposta regionale sulle attivita' produttive dovuta dalle amministrazioni pubbliche

Alle direzioni regionali delle

entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici distrettuali delle

imposte dirette

Agli uffici dell'mposta sul valore

aggiunto

Ai centri di servizio delle imposte

dirette ed indirette

Alle direzioni centrali del

Dipartimento delle entrate

Alla Direzione generale degli

affari generali e del personale

Al segretariato generale

Alle regioni

Alle province

Ai comuni

Ai Ministeri

Alle ragionerie centrali dei

Ministeri

Alla Ragioneria generale dello

Stato

Alle ragionerie provinciali dello

Stato

Alle direzioni provinciali del

Tesoro

Alla Corte dei conti

Alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri

Al Senato della Repubblica

Alla Camera dei deputati

Al servizio centrale degli

ispettori tributari

Al Comando generale della Guardia

di finanza

All'Istituto nazionale della

previdenza sociale

1. Premessa.

Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, introduce

modifiche strutturali del sistema tributario vigente, realizzando un

significativo decentramento del prelievo dallo Stato alle regioni e

agli enti locali, funzionale alla trasformazione in senso federale

dello Stato.

Il predetto decreto legislativo ha inoltre disposto l'abolizione

dell'ILOR, dell'ICIAP, dell'imposta sul patrimonio netto delle

imprese, della tassa di concessione governativa per l'attribuzione

della partita IVA nonche' dei contributi per il Servizio sanitario

nazionale e di altri contributi.

Presupposto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'

l'esercizio abituale nel territorio delle regioni di una attivita'

diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla

prestazione di servizi. La ripartizione della base imponibile, nei

casi in cui il contribuente operi in piu' regioni, deve essere

effettuata in relazione alla distribuzione tra le diverse regioni

dell'ammontare delle retribuzioni riferibile a ciascuna di esse.

2. Ambito soggettivo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo

n. 446 del 1997, sono sggetti passivi dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive, tra gli altri, gli enti pubblici e privati di

cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte

sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ivi compresi quelli indicati nel

successivo art. 88.

In particolare, si tratta:

degli enti pubblici e privati, diversi dalle societa', residenti

nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o

principale l'esercizio di attivita' commerciali (art. 87, comma 1,

lettera c), del TUIR);

degli organi e delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli

ad ordiramento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica,

dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle associazioni e degli

enti gestori di demani collettivi, delle comunita' montane, delle

province e delle regioni (art. 88, comma 1, del TUIR). Relativamente

ai consorzi tra enti locali si osserva che rientrano tra i soggetti

di cui all'art. 88, comma 1, del TUIR esclusivamente i consorzi

costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali non aventi

rilevanza economica e imprenditoriale (c.d. consorzi di funzione),

mentre ne sono esclusi quelli aventi rilevanza economica e

imprenditoriale (c.d. consorziazienda speciale).

Rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta, tra gli altri, anche

le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della

Repubblica, della Corte costituzionale e della Presidenza della

Repubblica nonche' gli organi legislativi delle regioni a statuto

speciale. Si precisa che tra i soggetti pubblici cui si applica

l'IRAP rientrano anche quelli non espressamente menzionati nel citato

art. 88, comma 1, del TUIR quali, ad esempio, le amministrazioni

pubbliche, cosi' come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Si intendono per tali tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di

ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e le

amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le

province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi ed

associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi

case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non

economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le

aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Le amministrazioni pubbliche sopra evidenziate entrano nell'ambito

soggettivo di applicazione dell'IRAP in quanto inquadrabili tra gli

enti pubblici non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera

c), del citato TUIR.

Inoltre, sono da ricomprendere nell'ambito del medesimo art. 87,

comma 1, lettera c), anche i soggetti che svolgono le attivita'

indicate all'art. 88, comma 2, del TUIR.

Non rientrano tra i soggetti passivi dell'imposta di cui trattasi

gli Stati esteri e gli organismi internazionali che operano nel

territorio delle regioni in regime di extraterritorialita', in quanto

l'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 446 del 1997

pone come condizione per l'applicazione del tributo l'esercizio di

attivita' produttive nel "territorio delle regioni".

Occorre evidenziare, altresi', che, per la particolarita' del

tributo alcuni soggetti passivi pubblici sono anche beneficiari di

quote di gettito del tributo stesso. In particolare, le regioni sono

al tempo stesso soggetti attivi e passivi del nuovo tributo.

3. Determinazione della base imponibile.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del

1997, per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le

province, i comuni e gli enti pubblici non commerciali, la base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e'

determinata in modo analogo a quella prevista per gli enti privati

non commerciali di cui all'art. 10, commi 1 e 2, del citato

provvedimento.

La determinazione della base imponibile, ai sensi del suddetto art.

10, commi 1 e 2, si applica anche ai soggetti indicati nel precedente

paragrafo, pur se non espressamente menzionati nello stesso art. 10,

comma 3.

3.1. Sistema di determinazione c.d. "retributivo".

Per i soggetti passivi dell'IRAP indicati nel precedente paragrafo

2 la base imponibile dell'imposta e' costituita dall'ammontare delle

somme relative a prestazioni di lavoro di qualunque tipo. In

particolare, per tali soggetti pubblici la base imponibile dell'IRAP

e' determinata, per effetto del rinvio al comma 1 dell'art. 10 del

decreto legislativo n. 446 del 1997, contenuto nel comma 3 dello

stesso art. 10, in un importo pari all'ammontare:

delle retribuzioni al personale dipendente;

dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui

all'art. 47 del TUIR;

dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa, di cui

all'art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR;

dei compensi per attivita' di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del TUIR.

3.2. Retribuzioni del personale dipendente.

Tra gli elementi da considerare ai fini della determinazione della

base imponibile, l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 446

del 1997, come precedentemente rilevato, assume le retribuzioni al

personale dipendente.

A tale proposito, occorre rilevare che, in attuazione delle

disposizioni contenute nell'art. 3, commi 19 e 134, della legge 23

dicembre 1996, n. 662, recanti delega al Governo ad emanare uno o

piu' decreti legislativi volti ad armonizzare, razionalizzare e

semplificare le disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i

redditi di lavoro dipendente e i relativi adempimenti da parte dei

datori di lavoro e a semplificare gli adempimenti dei contribuenti

riguardanti la dichiarazione dei redditi, e' stato emanato il decreto

legislativo 2 settembre 1997, n. 314, riguardante "Armonizzazione,

razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e

previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei

relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro" con il quale,

peraltro, sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina

dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati.

Pertanto, per la qualificazione dei...

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