DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 giugno 2011, n. 134 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 25 del 22 giugno 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 recante 'Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina';

Visti in particolare:

gli articoli 2 e 3 relativi all'istituzione dell'anagrafe canina e agli obblighi di iscrizione degli animali nell'anagrafe medesima;

l'art. 4 relativo alle norma di identificazione degli animali;

l'art. 9 che reca disposizioni in materia di strutture su ricovero e custodia;

Visto il proprio decreto 6 giugno 2002, n. 0171/Pres., recante 'Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n.

39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina' cosi' come modificato con i successivi propri decreti 15 ottobre 2004, n.

0336/Pres. e 11 dicembre 2007, n. 0405/Pres.,

Visto l'art. 16, comma 4, del succitato regolamento, il quale:

prescrive che le strutture esistenti, che espletano le funzioni di cui agli articoli 9 e 7, comma cinque quiquies della legge regionale 39/1990, devono adeguarsi ai requisiti strutturali richiesti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 entro il 31 dicembre 2007;

prevede il differimento del suddetto termine, su istanza dei legali rappresentanti delle strutture, corredata da una dettagliata relazione delle opere da completare e dei tempi previsti per la loro realizzazione, da presentare entro il 31 dicembre 2007 alla Direzione Centrale Salute e Protezione Sociale (DCSPS);

Visto l'art. 16, comma 4-bis, del succitato regolamento, con il quale si demanda al Direttore del Servizio il compito di fissare il nuovo termine per l'adeguamento ai requisiti strutturali delle strutture di ricovero e custodia, che non puo' superare i 36 mesi;

Ravvisata la necessita' di una gestione piu' efficace ed efficiente della banca dati dell'anagrafe canina regionale, che preveda l'aggiornamento in tempo reale delle informazioni in essa contenute e l'informatizzazione degli adempimenti amministrativi;

Atteso che, a seguito dei sopralluoghi effettuati dalla Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali presso le strutture di ricovero e custodia presenti sul...

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