Proponibilità della domanda risarcitoria per danni a cose e per danni alla persona, dopo l"art. 5 della legge 57/2001

AutoreRoberto Colombo
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L'art. 5 della legge 5 marzo 2001 n. 57 - come è ben noto - ha profondamente modificato l'art. 3 della legge 26 febbraio 1977 n. 39.

L'art. 3 di quest'ultima legge, come modificato, prevede ora un preciso contenuto per la richiesta di risarcimento sia per danni a cose (al primo comma) sia per danni alla persona (al secondo comma).

Distingue peraltro tra danni a cose e danni alla persona in relazione ai termini entro cui l'assicuratore deve formulare «congrua offerta»: 60 giorni per danni a cose, 90 giorni per danni alla persona.

In caso di richiesta incompleta, sia per danni a cose che per danni alla persona, l'art. 3 prevede poi che l'assicuratore, quando non possa, per l'incompletezza della richiesta, formulare «congrua offerta», richieda al danneggiato entro trenta giorni le «necessarie integrazioni»: in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono nuovamente «dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi» (quinto comma).

Il meccanismo è chiaro. Quanto ai danni alla persona, nel caso di incompletezza della richiesta, competono all'assicuratore altri 90 giorni per formulare l'offerta, dopo l'integrazione dei dati. Nel caso di danni a cose, altri 60 giorni.

Questa è la disciplina attuale della materia, da cui si evince: a) che l'obbligo posto a carico del danneggiato di fornire i dati sull'entità del danno sia alle cose che alla persona corrisponde ad un diritto dell'assicuratore di conoscere questi dati, senza dei quali, in effetti, è impossibile effettuare la «congrua offerta» di cui alla legge; b) che, se il danneggiato non adempie al suo obbligo, l'assicuratore non è in mora e non è tenuto ad offerta alcuna. L'assicuratore deve, però, per evitare l'azione giudiziaria dopo i 60 giorni dalla richiesta di risarcimento incompleta (quanto ai danni a cose) e dopo i 90 giorni (quanto ai danni alla persona), entro i 30 giorni dalla richiesta predetta chiedere l'integrazione.

Questa disciplina interferisce certamente ed entra in conflitto con il disposto di cui all'art. 22 della legge 990/69, che stabilisce in generale la proponibilità dell'azione giudiziaria per sinistro stradale solo dopo decorsi 60 giorni dalla richiesta risarcitoria con raccomandata r.r. Ed interferisce ed entra in conflitto nel senso che l'azione risarcitoria per danni alla persona può essere ora proposta solo dopo decorsi 90 giorni dalla comunicazione da parte del danneggiato dei dati completi di cui all'art. 3, secondo comma...

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