Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001 della proroga dell'indennita' di mobilita', per un periodo massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla l...

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilita'; Visto in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto art. 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 446, successivamente modificato dall'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto l'art. 45, comma 17, lettera c), primo periodo, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha previsto la concessione della proroga dell'indennita' di mobilita', per un periodo massimo di 12 mesi in favore dei lavoralori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n.

219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 62, comma 1, lettera i) della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 1, comma 6, lettera i) e comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000; Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Vista la nota datata 15 febbraio 1999, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive gestione separata terremoto, ha individuato nelle provincie di Avellino, Salerno e Potenza le zone interessate agli interventi di cui alla citata legge n. 219/1981, nelle quali sono state avviate le...

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